Art. 23 
 
       Interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini 
 
  1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale  10  novembre
2017, n. 37 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  programmazione  e
contabilita'), le  parole  «31  marzo  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 ottobre 2021». 
  2.  I  termini  per  l'effettuazione   delle   spese   e   per   la
rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali
a sostegno dell'operativita' dei Corpi di polizia locale,  finanziati
dalla Regione nell'ambito della II Area dei  Programmi  regionali  di
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni  2016
e 2017, di cui all'articolo 4  della  legge  regionale  9/2009,  sono
prorogati al 31 ottobre 2021. 
  3. Al comma 4 dell'articolo 10 della  legge  regionale  6  novembre
2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole «30
settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021». 
  4.  I  termini  per  l'effettuazione   delle   spese   e   per   la
rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali
a sostegno dell'operativita' dei Corpi di polizia locale,  finanziati
dalla Regione nell'ambito della Il Area del  Programma  regionale  di
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per  l'anno  2018,
di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al
31 ottobre 2021. 
  5. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018,
n. 21 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020),  le  parole
«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».