Art. 23 Interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini 1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021». 2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operativita' dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 ottobre 2021. 3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021». 4. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operativita' dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della Il Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 ottobre 2021. 5. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 21 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».