Art. 24 
 
 Misure urgenti in  materia  di  valorizzazione  e  promozione  delle
  sagre, feste locali e fiere tradizionali  derivanti  dall'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale
3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la  valorizzazione  e  la  promozione
delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, a  causa
della  sospensione  di  manifestazioni/eventi  di  natura  culturale,
ludico, sportiva e religiosa disposta  con  procedimenti  urgenti  in
conseguenza all'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  abbiano  dovuto
modificare, spostare o annullare le attivita' programmate  e  oggetto
di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4,  possono  accedere
ai contributi ivi  previsti  in  relazione  alle  spese  sostenute  e
documentate. 
  2. Al ricorrere delle circostanze  di  cui  al  comma  1  e  previa
richiesta motivata, la Regione e' autorizzata a concedere ai soggetti
ivi indicati contributi anche per spese non previste dall'articolo 4,
comma  1,  della  legge  regionale  7/2019  e  strettamente  connesse
all'organizzazione dell'evento, nel limite massimo di 2.500 euro  per
ciascun  richiedente,  indipendentemente  dal  numero  di  eventi   o
manifestazioni organizzati. 
  3. Con deliberazione della Giunta  regionale  sono  individuate  le
risorse da assegnare per le finalita' di cui al comma  2  nell'ambito
della disponibilita' finanziaria e sulla base delle domande pervenute
entro il 31 luglio 2020. Le modalita' di richiesta ed erogazione  del
contributo di cui al comma 2 e le tipologie di spesa ammissibili sono
disciplinate con  avviso  adottato  con  decreto  del  direttore  del
Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale. 
  4. Fino alla cessazione dello stato  emergenziale  derivante  dalla
pandemia COVID-19, i contributi di cui  all'articolo  4  della  legge
regionale 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute  dai
soggetti organizzatori per gli  adempimenti  relativi  all'osservanza
delle linee guida dettate per garantire il distanziamento  sociale  e
il rispetto delle norme igienico-comportamentali. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 5, comma  della  legge  regionale
7/2019 che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula
disposta  con  provvedimenti  urgenti  in  conseguenza  all'emergenza
epidemiologica  COVID-19,  abbiano  dovuto  modificare,  spostare   o
annullare le attivita' oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo
articolo 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in  relazione
alle spese sostenute e documentate.