Art. 25 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7/2002 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), e' sostituita dalla seguente: «b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da non piu' di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.».