Art. 25 
 
        Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7/2002 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge  regionale
26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli  interventi  regionali
in materia di corregionali all'estero e rimpatriati),  e'  sostituita
dalla seguente: «b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui  alla
lettera a), che dai Paesi di emigrazione,  dopo  una  permanenza  non
inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da  non  piu'
di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per
almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei
benefici.».