Art. 26 
 
        Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001 
 
  1. Al comma 66 dell'articolo 6 della legge  regionale  26  febbraio
2001, n. 4 (Legge  finanziaria  2001),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) la lettera f ter) e' sostituita dalla seguente: 
  «f ter) sostenere con appositi contributi le attivita',  svolte  da
soggetti pubblici o da soggetti privati  aventi  sede  nella  Regione
Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere  la  lingua  friulana
nei  settori   dell'editoria,   dello   spettacolo,   della   ricerca
scientifica e in altri ambiti della vita  sociale  rilevanti  per  la
politica linguistica;»; 
  b) dopo la lettera f quater) sono aggiunte le seguenti: 
  «f  quinquies)  sostenere  con  appositi  contributi  le  spese  di
investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale
18 dicembre 2007, n.  29  (Norme  per  la  tutela,  valorizzazione  e
promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo  10
della medesima legge; 
  f  sexies)  sostenere  con  appositi   contributi   le   spese   di
investimento degli operatori economici  e  sociali  aventi  sede  nel
territorio di cui  all'articolo  5  della  legge  regionale  15/1996,
finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attivita'  economiche
e sociali; 
  f septies) sostenere con appositi contributi le attivita' di studio
e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte  da  Universita'  o
enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.».