Art. 26 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001 1. Al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera f ter) e' sostituita dalla seguente: «f ter) sostenere con appositi contributi le attivita', svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;»; b) dopo la lettera f quater) sono aggiunte le seguenti: «f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge; f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attivita' economiche e sociali; f septies) sostenere con appositi contributi le attivita' di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Universita' o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.».