Art. 31 Modifiche alla legge regionale 31/2015 1. Alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 e' sostituita dalla seguente: «a) adottare il Programma annuale degli interventi;»; b) l'articolo 6 e' abrogato; c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: «Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale,» sono soppresse; d) il comma 1 bis dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1 bis. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti i requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati.».