Art. 31 
 
               Modifiche alla legge regionale 31/2015 
 
  1.  Alla  legge  regionale  9  dicembre  2015,  n.  31  (Norme  per
l'integrazione  sociale  delle  persone  straniere  immigrate),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) adottare il Programma annuale degli interventi;»; 
  b) l'articolo 6 e' abrogato; 
  c) al  comma  1  dell'articolo  7  le  parole:  «Sulla  base  degli
indirizzi contenuti nel Piano triennale,» sono soppresse; 
  d) il comma 1 bis dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «1 bis.  Con  regolamento  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
competente in materia di immigrazione,  sono  stabiliti  i  requisiti
minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda  accoglienza
per minori stranieri non accompagnati.».