Art. 32 Inserimento dell'articolo 1.1 nella legge regionale 8/2003 1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e' inserito il seguente: «Art. 1.1 Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, adotta misure di semplificazione perseguendo al contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra pubbliche amministrazioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acalersi del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.».