Art. 32 
 
                    Inserimento dell'articolo 1.1 
                    nella legge regionale 8/2003 
 
  1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale  3  aprile  2003,  n.  8
(Testo unico in materia di sport), e' inserito il seguente: 
  «Art. 1.1 Principi di semplificazione  in  materia  di  beneficiari
degli incentivi dello sport 
  1. Per il perseguimento degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  1,
l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di  celerita',
certezza   dei   tempi,   trasparenza   e   riduzione   degli   oneri
amministrativi,  adotta  misure  di  semplificazione  perseguendo  al
contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale"
con particolare riferimento  allo  scambio  di  dati  e  informazioni
attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione  tra
pubbliche amministrazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata  ad  acalersi  del  Comitato  regionale  del  Comitato
Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI),  tramite  la  stipula  di  una
convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale
delle associazioni e societa'  sportive  dilettantistiche,  istituito
dal CONI.».