Art. 33 
 
                  Modifiche all'articolo 27 quater 
                    della legge regionale 16/2014 
 
  1. All'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014,  n.
16  (Norme  regionali  in  materia  di  attivita'  culturali),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera a) del comma  2,  le  parole:  «da  enti  pubblici,
universita', istituti di ricerca e associazioni,» sono soppresse; 
  b) alla lettera b) del comma 2, le parole:  «,  da  parte  di  enti
pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi  comprese  societa'
cooperative,» sono soppresse; 
  c) alla lettera c) del comma 2, le parole: «a  favore  di  istituti
scolastici e associazioni senza fini di lucro» sono soppresse.