Art. 33 Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 1. All'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 2, le parole: «da enti pubblici, universita', istituti di ricerca e associazioni,» sono soppresse; b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese societa' cooperative,» sono soppresse; c) alla lettera c) del comma 2, le parole: «a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro» sono soppresse.