Art. 36 
 
              Conferma contributo alla Rugby Union FVG 
 
  1. L'Amministrazione regionale, in relazione alla mutata situazione
relativa  alla  concessione,  in   capo   alla   Rugby   Union   FVG,
dell'impianto sportivo, di proprieta' del Comune di Udine, denominato
Rugby Stadium "O. Gerli", e' autorizzata a  confermare,  al  soggetto
medesimo, il contributo oggetto del decreto  n.  6001/  CULT  del  14
dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi  presso
il medesimo impianto sportivo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Rugby
Union FVG presenta al Servizio competente in materia di impiantistica
sportiva  domanda  di  conferma  del  contributo,   corredata   dalla
documentazione di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale
31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 
  3. II Servizio competente  in  materia  di  impiantistica  sportiva
provvede, entro novanta giorni dal ricevimento  della  documentazione
di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1  e  a
fissare i nuovi termini  di  inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,
nonche' di rendicontazione.