Art. 38 Proroga convenzioni gestione impianti sportivi 1. In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprieta' pubblica, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o gia' scaduti alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, nelle more dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle modalita' di affidamento, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, fino al 31 dicembre 2021.