Art. 38 
 
           Proroga convenzioni gestione impianti sportivi 
 
  1. In ragione della sospensione delle attivita' sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione  o
le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di  proprieta'
pubblica, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o gia'  scaduti  alla
data del 23 febbraio  2020,  possono  essere  prorogati,  nelle  more
dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione
dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle  modalita'
di affidamento, ai sensi dell'articolo 90  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra  le  parti,
fino al 31 dicembre 2021.