Art. 39 
 
Contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon 
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  il
Comune  di  Fontanafredda  per  gli  interventi  di  completamento  e
adeguamento  funzionale,  nonche'  per  l'omologazione  dell'impianto
sportivo stadio Tognon di Fontanafredda. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il  Comune  di  Fontanafredda
presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione
di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.