Art. 39 Contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per gli interventi di completamento e adeguamento funzionale, nonche' per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio Tognon di Fontanafredda. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.