Art. 41 Deroga temporanea per le attivita' titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attivita' di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'articolo 17, comma lettera d), della legge regionale 19/2009.