Art. 41 
 
Deroga  temporanea  per  le  attivita'  titolari  di  concessioni   o
           autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico 
 
  1. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  le  attivita'
di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25  agosto
1991, n.  287  (Aggiornamento  della  normativa  sull'insediamento  e
sull'attivita' dei pubblici esercizi), titolari di concessioni  o  di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo  pubblico,  fino
al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della
SCIA di cui all'articolo 17, comma lettera d), della legge  regionale
19/2009.