Art. 43 
 
        Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile  2020,
n.  5  (Ulteriori  misure  urgenti  per  far   fronte   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ferma restando la  sospensione  di  cui  all'articolo  103  del
decreto legge 18/2020,  convertito  dalla  legge  27/2020,  i  titoli
abilitativi, nonche' gli altri  atti  abilitativi  edilizi,  comunque
denominati, di cui alla  legge  regionale 11  novembre  2009,  n.  19
(Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia  nel  periodo
compreso tra il 31 gennaio 2020 e  fino  alla  cessazione  dichiarata
dell'emergenza  da  COVID-19,  conservano  automaticamente  la   loro
efficacia per due anni rispetto alle  scadenze  previste  dal  titolo
edilizio  o  dall'atto  comunque  denominato  ovvero  rispetto   alle
scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4,  della  legge  regionale
19/2009, senza  necessita'  di  alcun  adempimento,  comunicazione  o
richiesta da parte dei soggetti interessati.».