Art. 47 Modifica all'art. 4 della legge regionale 29/2017 1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonche' interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualita' regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversita'), le parole «fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al citato articolo 60 continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)» sono sostituite dalle seguenti: «il parere e' trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso».