Art. 47 
 
          Modifica all'art. 4 della legge regionale 29/2017 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017,
n. 29 (Misure per lo  sviluppo  del  sistema  territoriale  regionale
nonche'  interventi  di  semplificazione  dell'ordinamento  regionale
nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualita' regionale e
trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversita'),
le parole «fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui
al citato articolo 60 continuano a operare le Commissioni  consultive
locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo
6, comma 69, della legge regionale  2  febbraio  2005,  n.  1  (Legge
finanziaria 2005)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  parere  e'
trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta  decorsi
i quali, senza che il parere sia stato espresso, si  prescinde  dallo
stesso».