Art. 48 
 
     Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002 
 
  1. All'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n.  14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti
modifiche: 
  a) al comma 2 dopo le parole «, ai commi 5 e 6»  sono  aggiunte  le
seguenti: «ovvero in amministrazione diretta»; 
  b) al comma 5 le lettere a) e c) sono abrogate; 
  c) al comma 10 la parola «regionale» e' soppressa; 
  d) alla lettera b) del comma 10 le  parole  «progetto  preliminare»
sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilita'  tecnico  -
economica»; 
  e) il comma 11 il e' sostituito dal seguente: 
  «11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e  di
collaudo e' stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso
di opere finanziate anche  parzialmente  con  risorse  regionali,  la
determinazione delle spese di progettazione, generali e  di  collaudo
e' stabilita con decreto del Presidente della Regione.»; 
  f) il comma 12 e' abrogato.