Art. 48 Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002 1. All'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole «, ai commi 5 e 6» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in amministrazione diretta»; b) al comma 5 le lettere a) e c) sono abrogate; c) al comma 10 la parola «regionale» e' soppressa; d) alla lettera b) del comma 10 le parole «progetto preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilita' tecnico - economica»; e) il comma 11 il e' sostituito dal seguente: «11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo e' stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo e' stabilita con decreto del Presidente della Regione.»; f) il comma 12 e' abrogato.