Art. 51 Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 1. Al quinto comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), il periodo «Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unita' di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.» e' sostituito dai seguenti: «La graduatoria delle domande ammissibili e' soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validita' fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.».