Art. 51 
 
      Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 
 
  1. Al quinto comma dell'articolo 7  ter  della  legge  regionale  7
marzo  1983,  n.  21  (Norme  procedurali  e   finanziarie   per   la
corresponsione dei contributi  annui  costanti  alle  Amministrazioni
provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della
legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive  modificazioni  ed
integrazioni), il periodo «Qualora con la legge di  assestamento  del
bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione  della
spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale  all'unita'  di
bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai  contributi  di
cui al primo comma le domande possono essere presentate entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  medesima.»  e'
sostituito dai seguenti: «La graduatoria delle domande ammissibili e'
soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse  disponibili.
Le domande conservano validita' fino  al  31  dicembre  dell'anno  di
presentazione.».