Art. 56 
 
Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19  per  opere
                   finanziate con fondi regionali 
 
  1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti  in  materia
di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e  ai  relativi  protocolli
operativi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere per
l'anno 2020, per gli interventi di  opere  pubbliche  finanziati  con
fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati  alla  copertura
delle  spese  relative  agli  oneri  per  la  sicurezza  necessari  a
garantire  il  rispetto  delle  misure  per  il  contenimento   della
diffusione del virus COVID-19. 
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono  essere  concessi  per
interventi i cui lavori siano in corso di  esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e per i  quali  sia  accertata
dal responsabile unico  del  procedimento  la  motivata  mancanza  di
sufficiente disponibilita' finanziaria nel quadro economico. 
  3. Gli oneri per la sicurezza di cui al comma  1  sono  determinati
per l'anno  2020  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione e  approvati  dal  responsabile  unico  del  procedimento,
ricorrendo  prioritariamente  alle  voci  riportate   nel   prezzario
regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma  Friuli  Venezia
Giulia. 
  4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione
centrale competente in materia  di  lavori  pubblici  sulla  base  di
apposita  modulistica  messa  a   disposizione   dall'Amministrazione
regionale ed  e'  valutata  con  procedimento  a  sportello  fino  ad
esaurimento dello stanziamento disponibile. 
  5. Il finanziamento viene erogato con cadenza mensile in seguito  a
rendicontazione  corredata  di  apposito  stato  di  avanzamento  dei
lavori.