Art. 57 
 
                 Costi per l'allungamento dei tempi 
                 di realizzazione di lavori pubblici 
 
  1. L'Amministrazione regionale per l'anno  2020  e'  autorizzata  a
riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di  opere  pubbliche
finanziati  con  fondi  regionali,  ulteriori  finanziamenti  per   i
maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi  di  esecuzione  e
dall'incremento  delle  spese  correlate  all'emergenza  COVID-19,  a
esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi  di
cui al comma 2, previa sottoscrizione  da  parte  dei  contraenti  di
apposito atto aggiuntivo. 
  2. Con decreto del Direttore  centrale  competente  in  materia  di
lavori  pubblici  sono  approvati   il   documento   che   quantifica
forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema  di
atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri indicati  al
comma 1. 
  3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono  essere  concessi  per
interventi i cui lavori siano in corso di  esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e per i  quali  sia  accertata
dal responsabile unico del  procedimento  la  motivata  mancanza  di'
sufficiente disponibilita' finanziaria nel quadro economico. 
  4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione
centrale competente in materia  di  lavori  pubblici  sulla  base  di
apposita  modulistica  messa  a   disposizione   dall'Amministrazione
regionale ed  e'  valutata  con  procedimento  a  sportello  fino  ad
esaurimento dello stanziamento disponibile. 
  5. Il finanziamento viene erogato previa richiesta del beneficiario
successivamente alla sottoscrizione delle parti dell'atto aggiuntivo.