Art. 58 
 
        Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016 
 
  1. Il comma 35 dell'articolo 5 della legge  regionale  29  dicembre
2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' sostituito dal seguente: 
  «35. Al fine di  assicurare  la  sicurezza  e  l'adeguatezza  degli
edifici di  proprieta'  degli  istituti  scolastici  paritari  e  dei
soggetti accreditati dalla Regione ai sensi  dell'articolo  25  della
legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione
e   riordino   di   enti,   aziende   e   agenzie   della   Regione),
l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  agli  Enti
gestori degli istituti  scolastici  paritari  riconosciuti  ai  sensi
della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita'  scolastica  e
disposizioni  sul  diritto  allo  studio  e  all'istruzione),  e  dei
soggetti accreditati dalla Regione ai sensi  dell'articolo  25  della
legge regionale 16/2012, contributi  in  conto  capitale  di  importo
massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente,  a  sostegno  delle
spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione
della sicurezza  strutturale  degli  edifici  scolastici  attualmente
inadeguati rispetto  ai  parametri  stabiliti  dalle  norme  tecniche
vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta  del
tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni  caso  garantito  un
livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme  tecniche
per le costruzioni approvate  con  decreto  ministeriale  17  gennaio
2018, per le diverse tipologie  strutturali.  Livelli  di  conoscenza
inferiori o superiori e le connesse  indagini,  rilievi  o  prove  da
effettuare,  da  scegliere   di   concerto   tra   professionista   e
committente,  devono  essere  giustificati  valutando   il   rapporto
costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza  dell'opera
e alle sue presumibili  caratteristiche  di  vulnerabilita',  nonche'
alla possibilita' di significativi risparmi dei costi di intervento a
parita' di livello di sicurezza raggiunto.».