Art. 62 
 
       Modifica all'articolo 38 della legge regionale 21/2016 
 
  1. Dopo la lettera e) del comma  1  dell'articolo  38  della  legge
regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle   politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di  turismo
e attivita' produttive), e' aggiunta la seguente: 
  «e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni
sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a  disposizione  di
una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonche'
l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo  73
della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa  organica  in
materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti  e
bevande.  Modifica  alla  legge  regionale 1  gennaio   2002   n.   2
"Disciplina organica del turismo").».