Art. 62 Modifica all'articolo 38 della legge regionale 21/2016 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), e' aggiunta la seguente: «e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonche' l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo").».