Art. 65 
 
 Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria 
 
  1. Nell'ambito delle finalita'  di  valorizzazione  del  patrimonio
rurale montano  previste  dall'articolo  3,  comma  63,  della  legge
regionale 27  dicembre  2019,  n.  24  (Legge  di  stabilita'  2020),
l'Amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   confermare   il
finanziamento  concesso  per  la  realizzazione  di   un   Piano   di
razionalizzazione fondiaria ai sensi  dell'articolo  24  della  legge
regionale  10   agosto   2006,   n.   16   (Norme   in   materia   di
razionalizzazione fondiaria e di promozione  dell'attivita'  agricola
in  aree   montane),   destinandolo   per   l'intero   importo   alla
progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o  almeno  in
parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA)
ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale. 
  2. In applicazione del comma 1,  il  Comune  presenta  al  Servizio
competente in materia di gestione del territorio montano, bonifica  e
irrigazione, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione  20
giugno  2007,  n.  0187/Pres.  (Regolamento  per  la  concessione  di
contributi ai Comuni della Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia
ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e
la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo). 
  3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo
nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la  progettazione
e la realizzazione del PIPA. 
  4. Per quanto non previsto dai commi  da  1  a  3,  si  applica  il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0187/2007.