Art. 66 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019 1. All'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole «altre organizzazioni riconosciute» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonche' con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.».