Art. 66 
 
       Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019 
 
  1. All'articolo 4 della legge regionale  7  novembre  2019,  n.  17
(Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate
le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 dopo le parole  «altre  organizzazioni  riconosciute»
sono inserite le  seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106),»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La Regione promuove  l'adozione  di  convenzioni  dirette  alla
realizzazione delle finalita'  della  presente  legge  con  organismi
istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con  il  Corpo  nazionale
dei Vigili del fuoco, nonche' con Enti del Terzo settore  di  cui  al
decreto legislativo 117/2017. In  particolare,  la  Regione  promuove
l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di
interfaccia esclusivamente con il  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del
fuoco e favorisce forme  di  collaborazione  per  l'attuazione  delle
attivita' di cui all'articolo 5 anche con altre  Regioni  e  con  gli
Stati confinanti.».