Art. 67 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019 1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' abrogato; b) al comma 2 le parole «Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2»; c) ai commi 3 e 4 le parole «alle organizzazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,».