Art. 67 
 
       Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019 
 
  1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' abrogato; 
  b) al comma 2 le parole «Le organizzazioni di volontariato  di  cui
al comma 1» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I  soggetti  di  cui
all'articolo 4, comma 2»; 
  c) ai commi 3 e 4 le parole «alle organizzazioni di cui al comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui  all'articolo  4,
comma 2,».