Art. 68 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016 1. Dopo il comma 58 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), sono inseriti i seguenti: «58 bis. Le modifiche a un progetto di attivita' finanziato riguardanti le spese di cui al successivo comma 59, lettera b), limitatamente ai costi del personale, sono autorizzate dall'Amministrazione regionale anche con riferimento a spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di eleggibilita' previste dal regolamento di esecuzione. 58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego gia' adottati ai quali non e' seguito il disimpegno delle risorse gia' assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilita', turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivita' venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanita' e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).».