Art. 68 
 
        Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016 
 
  1. Dopo il comma  58  dell'articolo  2  della  legge  regionale  29
dicembre 2016, n. 25 (Legge di  stabilita'  2017),  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «58 bis.  Le  modifiche  a  un  progetto  di  attivita'  finanziato
riguardanti le spese di cui  al  successivo  comma  59,  lettera  b),
limitatamente   ai   costi   del    personale,    sono    autorizzate
dall'Amministrazione  regionale  anche  con   riferimento   a   spese
sostenute, nel rispetto delle condizioni  di  eleggibilita'  previste
dal regolamento di esecuzione. 
  58 ter. Le disposizioni di cui al  comma  58  bis  si  applicano  a
decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai  provvedimenti  di
diniego gia' adottati ai quali non e'  seguito  il  disimpegno  delle
risorse gia' assegnate, a condizione  che  il  beneficiario  presenti
domanda di  variante  alla  struttura  regionale  competente  per  il
procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n.  13  (Disposizioni
in materia di  finanze,  patrimonio  e  demanio,  funzione  pubblica,
autonomie    locali,    sicurezza,    politiche    dell'immigrazione,
corregionali  all'estero  e  lingue  minoritarie,  cultura  e  sport,
infrastrutture,   territorio   e   viabilita',    turismo,    risorse
agroalimentari, forestali,  montagna,  attivita'  venatoria,  lavoro,
formazione, istruzione e famiglia, ambiente e  energia,  cooperazione
allo sviluppo e partenariato internazionale, sanita' e sociale, Terzo
settore (Legge regionale multisettoriale)).».