Art. 69 Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008 1. Il comma 3 dell'articolo 33 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e' sostituito dal seguente: «3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.».