Art. 69 
 
      Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 33 bis della legge  regionale  6  marzo
2008, n. 6 (Disposizioni  per  la  programmazione  faunistica  e  per
l'esercizio dell'attivita' venatoria), e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante  di
cui al comma 1, su conforme deliberazione  favorevole  dell'assemblea
dei soci,  e  l'aspirante  di  cui  al  comma 1  bis  possono  essere
assegnati  dalla  struttura  regionale  competente  alla  Riserva  di
caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e  principi  stabiliti
con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra  permessi
annuali e aspiranti soci.».