Art. 70 Percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito 1. Al fine di aumentare le potenzialita' di inserimento lavorativo del personale dell'esercito al termine del periodo di servizio e di migliorare le capacita' operative anche in missioni di pace e in operazioni di supporto in caso di pubbliche calamita', l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare intese con il Comando delle Forze operative di supporto. Le intese sono volte a promuovere, in via sperimentale, percorsi formativi professionalizzanti, anche finalizzati al conseguimento di attestati di qualifica riferiti a profili professionali ricompresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali, rivolti al personale dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale. 2. Con avviso emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal direttore competente in materia di formazione professionale, sono individuati i soggetti attuatori dei percorsi formativi di cui al comma 1, tra i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, che alla data di avvio dei percorsi risultano accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative, nelle macro-tipologie individuate dall'avviso medesimo. La domanda puo' essere presentata in forma singola o in partenariato, nella forma di Associazione temporanea di imprese (ATI), se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalita' per la presentazione della domanda, i criteri di selezione della domanda, la descrizione dei percorsi formativi e le modalita' di attuazione degli stessi, i termini e le modalita' di rendicontazione delle spese.