Art. 70 
 
        Percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito 
 
  1. Al fine di aumentare le potenzialita' di inserimento  lavorativo
del personale dell'esercito al termine del periodo di servizio  e  di
migliorare le capacita' operative anche in  missioni  di  pace  e  in
operazioni   di   supporto   in   caso   di   pubbliche    calamita',
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare intese con  il
Comando delle Forze operative di supporto. Le  intese  sono  volte  a
promuovere,    in    via     sperimentale,     percorsi     formativi
professionalizzanti, anche finalizzati al conseguimento di  attestati
di  qualifica  riferiti  a  profili  professionali   ricompresi   nel
Repertorio  delle  qualificazioni  regionali,  rivolti  al  personale
dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale. 
  2. Con avviso emanato entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge dal direttore competente  in  materia  di
formazione professionale, sono individuati i soggetti  attuatori  dei
percorsi formativi di cui al comma  1,  tra  i  soggetti  pubblici  o
privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari  la
formazione  professionale,  che  alla  data  di  avvio  dei  percorsi
risultano accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente  in
materia  di   accreditamento   delle   strutture   formative,   nelle
macro-tipologie individuate dall'avviso  medesimo.  La  domanda  puo'
essere presentata in forma singola o in partenariato, nella forma  di
Associazione temporanea di imprese (ATI), se non costituita,  con  la
manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI. Il medesimo  avviso
disciplina i termini  e  le  modalita'  per  la  presentazione  della
domanda, i criteri di selezione della  domanda,  la  descrizione  dei
percorsi formativi e le  modalita'  di  attuazione  degli  stessi,  i
termini e le modalita' di rendicontazione delle spese.