Art. 73 
 
       Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge  regionale  13/2018,  le
parole «i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni,  Istituzioni  e
Cooperative che  gestiscono  scuole  dell'infanzia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i soggetti pubblici e privati che gestiscono  scuole
dell'infanzia  non  statali»  e  dopo  le  parole  «concorrendo  alla
realizzazione del servizio di educazione scolastica.»  sono  inserite
le seguenti: «I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato  di
liquidazione,   fallimento,   liquidazione   coatta   amministrativa,
concordato preventivo e ogni  altra  procedura  concorsuale  prevista
dalla legge e non devono avere in corso  alcun  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni.».