Art. 73 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018 1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018, le parole «i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali» e dopo le parole «concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica.» sono inserite le seguenti: «I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.».