Art. 74 Modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007 1. Dopo il comma 8 ter dell'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e' aggiunto il seguente: «8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.».