Art. 74 
 
       Modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007 
 
  1. Dopo il comma 8 ter dell'articolo 21  della  legge  regionale  3
dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione  e
vigilanza del comparto cooperativo), e' aggiunto il seguente: 
  «8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere
per i successivi tre anni una nuova iscrizione.».