Art. 78 
 
     Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 ter della  legge  regionale  18
agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei  servizi  per  la
prima infanzia), sono aggiunti i seguenti: 
  «3 bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere  ai
soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette
a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al  comma  3  sono
disciplinati i criteri e le modalita' di concessione dei contributi. 
  3 ter. In deroga all'articolo 39 della  legge  regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto  di  accesso),  le  eventuali  erogazioni
anticipate dei contributi  di  cui  al  presente  articolo  non  sono
subordinate alla presentazione di  fideiussioni  bancarie  o  polizze
assicurative.».