Art. 78 Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti: «3 bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalita' di concessione dei contributi. 3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.».