Art. 79 Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020 1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonche' per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), e' sostituito dal seguente: «11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, puo' essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validita', sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonche' dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.».