Art. 79 
 
        Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020 
 
  1. Il comma 11 dell'articolo 9  della  legge  regionale  12  maggio
2020,  n.  6  (Misure  tecnico-contabili  urgenti  per   far   fronte
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di
corregionali  all'estero  e  lingue  minoritarie,  nonche'   per   il
riconoscimento di debiti fuori bilancio), e' sostituito dal seguente:
«11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e
in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter,  della
legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa  al  Fondo
per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020,  puo'  essere
presentata dai soggetti  gestori  pubblici,  privati  e  del  privato
sociale, dei servizi per la prima  infanzia  di  cui  all'articolo  3
della legge regionale 20/2005, accreditati  ovvero  in  possesso  del
disciplinare di impegni in corso di validita', sottoscritto ai  sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione  10  luglio
2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico  delle
famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima  infanzia
e le modalita' di erogazione dei benefici,  di  cui  all'articolo  15
della legge regionale  18  agosto  2005,  n.  21  (Sistema  educativo
integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del
decreto  del  Presidente  della  Regione  23  marzo   2020,   n.   48
(Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del
fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie  per  la
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e  le  modalita'
di erogazione dei  benefici,  di  cui  all'articolo  15  della  legge
regionale 18 agosto 2005, n.  20  (Sistema  educativo  integrato  dei
servizi per la prima infanzia)), nonche'  dai  soggetti  gestori  che
rivestono le funzioni  di  ente  gestore  del  Servizio  Sociale  dei
Comuni.».