Art. 82 Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e' inserito il seguente: «1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, e' compresa nell'autorizzazione unica ambientale.». 2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserite dal comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.