Art. 82 
 
       Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile
2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e  di
utilizzazione delle acque), e' inserito il seguente: 
  «1 bis.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante
la   disciplina   dell'autorizzazione   unica   ambientale    e    la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23  del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito  con  modificazioni,
dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35),  l'autorizzazione  idraulica
relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del medesimo decreto del  Presidente  della  Repubblica  59/2013,  e'
compresa nell'autorizzazione unica ambientale.». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge
regionale  11/2015,  come  inserite  dal  comma  1,  si  applicano  a
decorrere dall'1 gennaio 2021.