Art. 83 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti: «3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitu' di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3. 3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitu' di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia. 3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitu' di cui al comma 3 bis e' corrisposta unicamente un'indennita' determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennita' di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia. 3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita' di calcolo dell'indennita' di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento. 3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita').». 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, della legge regionale 11/2015, come inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.