Art. 83 
 
       Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge  regionale  11/2015
sono inseriti i seguenti: 
  «3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla
riduzione delle piene,  gli  enti  competenti  per  classe  di  corso
d'acqua dispongono la costituzione di servitu' di  allagamento  sulle
aree interessate dall'espansione delle piene, per  le  quali  non  si
proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3. 
  3 ter. I provvedimenti di costituzione delle  servitu'  di  cui  al
comma 3 bis sono trascritti  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia. 
  3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla  costituzione
delle servitu' di cui  al  comma  3  bis  e'  corrisposta  unicamente
un'indennita'  determinata  in  misura  non  superiore  a  due  terzi
dell'indennita' di espropriazione calcolata in  base  alla  normativa
vigente in materia. 
  3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite
le modalita' di calcolo dell'indennita' di  cui  al  comma  3  quater
tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua
dell'allagamento. 
  3 sexies. Per quanto  non  disposto  dal  presente  articolo  trova
applicazione il decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8  giugno
2001,  n.  327  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita').». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis,  3  ter,  3
quater, 3 quinquies e 3 sexies, della legge regionale  11/2015,  come
inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi  sulla  rete
idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge.