Art. 84 
 
       Modifica all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 
 
  1. Il comma 11 dell'articolo 21 della legge  regionale  11/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3  gli  interventi  di  cui
all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano  l'asporto  di  materiale
litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono
soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al
comma 1 la  Giunta  regionale,  previo  parere  del  Consiglio  delle
autonomie locali, individua  i  criteri  per  la  localizzazione  dei
prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica  costituisce  il
titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite  conferenza  di
servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti  abilitativi
comunque denominati.».