Art. 84 Modifica all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 1. Il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e' sostituito dal seguente: «11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.».