Art. 85 
 
          Concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile 
 
  1. La  durata  delle  concessioni  di  derivazione  d'acqua  a  uso
potabile e' prorogata fino al termine di scadenza  delle  convenzioni
di affidamento degli impianti  di  derivazione  d'acqua  ai  soggetti
gestori del servizio idrico integrato. La proroga non  puo'  eccedere
la durata di cui all'articolo 42,  comma  6,  della  legge  regionale
11/2015.