Art. 85 Concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile 1. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile e' prorogata fino al termine di scadenza delle convenzioni di affidamento degli impianti di derivazione d'acqua ai soggetti gestori del servizio idrico integrato. La proroga non puo' eccedere la durata di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 11/2015.