Art. 87 Sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 1.1 termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualita' dell'aria emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di tale periodo.