Art. 87 
 
              Sospensione dei termini fissati ai sensi 
      dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 
 
  1.1  termini  relativi  agli  adempimenti  posti   a   carico   dei
richiedenti  ai  sensi  del  regolamento  per  la   concessione   dei
contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale  28
dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), per la  rottamazione
di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio  euro  0,
euro 1, euro 2 o euro 3 e per  il  conseguente  acquisto  di  veicoli
nuovi ecologici finalizzato a ridurre  l'inquinamento  atmosferico  e
migliorare la qualita' dell'aria emanato con decreto  del  Presidente
della Regione 27 marzo 2018, n. 81, sono sospesi dal 23 febbraio 2020
al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo  di
sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio  durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine  di
tale periodo.