Art. 88 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019 1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 35 le parole «dall'1 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2021»; b) al comma 36 le parole «Dall'1 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'1 gennaio 2021»; c) dopo il comma 36 e' inserito il seguente: «36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonche' il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.».