Art. 88 
 
       Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019 
 
  1. All'articolo 4 della legge regionale 27  dicembre  2019,  n.  24
(Legge di stabilita' 2020), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 35 le parole «dall'1 luglio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'1 gennaio 2021»; 
  b) al comma 36 le parole «Dall'1 luglio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «Dall'1 gennaio 2021»; 
  c) dopo il comma 36 e' inserito il seguente: 
  «36 bis. La corresponsione del contributo di cui  all'articolo  10,
comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2013, n.  74  (Regolamento  recante  definizione  dei  criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
e ispezione degli impianti termici per la  climatizzazione  invernale
ed estiva degli edifici e per la preparazione  dell'acqua  calda  per
usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192),  nonche'  il
pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  74/2013,  posti  a   carico   dei
responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta
regionale, si applicano nei territori dei  Comuni  di  Trieste  e  di
Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel  territorio  del
Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.».