Art. 9 
 
        Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2016 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 8  della  legge  regionale  9  dicembre
2016, n.  18  (Disposizioni  in  materia  di  sistema  integrato  del
pubblico impiego regionale e locale), le parole «non superiore al  50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al  30  per
cento».