Art. 9 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2016 1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «non superiore al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 30 per cento».