Art. 93 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000 1. All'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «la valutazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione di un parere sulle»; b) la lettera f) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.».