Art. 93 
 
       Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000 
 
  1. All'articolo 8 della legge regionale  30  ottobre  2000,  n.  19
(Interventi per la promozione, a livello regionale  e  locale,  delle
attivita'   di   cooperazione   allo    sviluppo    e    partenariato
internazionale), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole  «la  valutazione  delle»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'espressione di un parere sulle»; 
  b) la lettera f) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
  «f) un  rappresentante  degli  Enti  del  Terzo  Settore  designato
dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello  regionale,  ai
sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore), e successive modifiche e integrazioni.».