Allegato Regolamento recante la disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10, commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 10, commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale. Art. 2. Tenuta e pubblicazione dell'Albo regionale 1. L'Albo regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, e' tenuto e gestito con modalita' telematiche dal servizio competente in materia elettorale, di seguito denominato servizio. 2. L'Albo regionale riporta i dati anagrafici dei Sindaci emeriti, la durata del mandato ed il relativo ente. 3. L'Albo regionale e' pubblicato sul sito internet della Regione, nel portale delle autonomie locali. Art. 3. Requisiti per l'iscrizione 1. Sono iscritti all'Albo regionale i Sindaci cessati dalle funzioni presso i comuni compresi nel territorio regionale che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, capi I e II del codice penale. Art. 4. Modalita' di iscrizione 1. Il servizio, entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni comunali, propone ai Sindaci cessati l'iscrizione all'Albo regionale. I Sindaci cessati, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, autorizzano il servizio all'iscrizione all'Albo regionale presentando il modello approvato dal direttore centrale competente in materia di autonomie locali e reso disponibile sul sito internet della Regione, nel portale delle autonomie locali. L'autorizzazione e' corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 2. Il mancato riscontro entro il termine di cui al comma 1 si intende come mancata autorizzazione all'iscrizione all'Albo regionale. 3. I Sindaci cessati dalle funzioni presso i comuni compresi nel territorio regionale, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono autorizzare l'iscrizione all'Albo regionale, anche in un momento successivo a quello previsto dal comma 1. In tal caso fanno pervenire al servizio l'autorizzazione di cui al comma 1 corredata dalla dichiarazione sostitutiva. 4. L'iscrizione all'Albo regionale e' disposta dal direttore del servizio entro trenta giorni dalla ricezione dell'autorizzazione. 5. Eventuali incompletezze dell'autorizzazione sono comunicate al Sindaco cessato, che provvede a regolarizzarle entro quindici giorni. Art. 5. Revisione e cancellazione dall'Albo regionale 1. Il servizio verifica, a campione, la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 in capo agli iscritti all'Albo regionale. A tale fine, gli iscritti trasmettono, su richiesta del servizio, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti richiesti. 2. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, e' disposta la cancellazione dall'Albo regionale. 3. La cancellazione e' altresi' disposta in qualsiasi momento qualora il servizio accerti d'ufficio il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 ovvero su richiesta scritta dell'interessato. 4. Gli iscritti all'Albo regionale comunicano ogni cambiamento dei requisiti di cui all'art. 3 nonche' la variazione dei recapiti comunicati al momento dell'iscrizione. 5. Il servizio accerta, a campione, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di autorizzazione all'iscrizione e in sede di verifica della permanenza dei requisiti. Art. 6. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2015, n. 148 (Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia istituito dall'art. 10, commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)). Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga