Allegato 
 
Regolamento recante la disciplina  dell'Albo  regionale  dei  Sindaci
  emeriti del Friuli-Venezia  Giulia,  in  attuazione  dell'art.  10,
  commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27  (Legge
  finanziaria 2013). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina,  ai  sensi  dell'art.  10,
commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012,  n.  27  (Legge
finanziaria  2013),  l'Albo  regionale  dei   Sindaci   emeriti   del
Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale. 
 
                               Art. 2. 
 
             Tenuta e pubblicazione dell'Albo regionale 
 
    1. L'Albo regionale,  istituito  presso  la  struttura  regionale
competente in materia di autonomie locali, e' tenuto  e  gestito  con
modalita' telematiche dal servizio competente in materia  elettorale,
di seguito denominato servizio. 
    2.  L'Albo  regionale  riporta  i  dati  anagrafici  dei  Sindaci
emeriti, la durata del mandato ed il relativo ente. 
    3.  L'Albo  regionale  e'  pubblicato  sul  sito  internet  della
Regione, nel portale delle autonomie locali. 
 
                               Art. 3. 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
    1. Sono iscritti  all'Albo  regionale  i  Sindaci  cessati  dalle
funzioni presso i comuni compresi nel territorio  regionale  che  non
abbiano   riportato   condanne   per   reati   contro   la   pubblica
amministrazione di cui al libro II, titolo II, capi I e II del codice
penale. 
 
                               Art. 4. 
 
                       Modalita' di iscrizione 
 
    1. Il servizio,  entro  trenta  giorni  dallo  svolgimento  delle
elezioni comunali, propone ai Sindaci cessati  l'iscrizione  all'Albo
regionale. I Sindaci cessati, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della  proposta,  autorizzano  il  servizio  all'iscrizione  all'Albo
regionale presentando il modello  approvato  dal  direttore  centrale
competente in materia di autonomie locali e reso disponibile sul sito
internet  della  Regione,  nel  portale   delle   autonomie   locali.
L'autorizzazione e' corredata da  una  dichiarazione  sostitutiva  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa) attestante il possesso dei requisiti di cui  all'art.
3. 
    2. Il mancato riscontro entro il termine di cui  al  comma  1  si
intende   come   mancata   autorizzazione   all'iscrizione   all'Albo
regionale. 
    3. I Sindaci cessati dalle funzioni presso i comuni compresi  nel
territorio regionale, anche precedentemente all'entrata in vigore del
presente  regolamento,  possono  autorizzare  l'iscrizione   all'Albo
regionale, anche in un momento successivo a quello previsto dal comma
1. In tal caso fanno pervenire al servizio l'autorizzazione di cui al
comma 1 corredata dalla dichiarazione sostitutiva. 
    4. L'iscrizione all'Albo regionale e' disposta dal direttore  del
servizio entro trenta giorni dalla ricezione dell'autorizzazione. 
    5. Eventuali incompletezze dell'autorizzazione sono comunicate al
Sindaco cessato, che provvede a regolarizzarle entro quindici giorni. 
 
                               Art. 5. 
 
            Revisione e cancellazione dall'Albo regionale 
 
    1. Il servizio verifica, a campione, la permanenza dei  requisiti
di cui all'art. 3 in capo agli iscritti all'Albo  regionale.  A  tale
fine, gli  iscritti  trasmettono,  su  richiesta  del  servizio,  una
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  attestante
la permanenza dei requisiti richiesti. 
    2. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui  al
comma  1  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  e'  disposta   la
cancellazione dall'Albo regionale. 
    3. La cancellazione e' altresi'  disposta  in  qualsiasi  momento
qualora il servizio accerti d'ufficio il  venir  meno  dei  requisiti
previsti dall'art. 3 ovvero su richiesta scritta dell'interessato. 
    4. Gli iscritti all'Albo regionale  comunicano  ogni  cambiamento
dei requisiti di cui all'art. 3 nonche' la  variazione  dei  recapiti
comunicati al momento dell'iscrizione. 
    5.  Il  servizio  accerta,  a  campione,  la  veridicita'   delle
dichiarazioni  sostitutive  presentate  in  sede  di   autorizzazione
all'iscrizione e in sede di verifica della permanenza dei requisiti. 
 
                               Art. 6. 
 
                             Abrogazione 
 
    1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 14  luglio
2015, n. 148 (Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale  dei
Sindaci emeriti del Friuli-Venezia  Giulia  istituito  dall'art.  10,
commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012,  n.  27  (Legge
finanziaria 2013)). 
 
                               Art. 7. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga