Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020) a favore dei comuni per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per la determinazione, la concessione e l'erogazione a favore dei Comuni, dei contributi di cui all'art. 4, comma 56 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), a favore dei comuni per la predisposizione del Piano di azione l'energia sostenibile e clima (di seguito PAESC), nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata «Patto dei Sindaci per il clima e l'energia». 3. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla predisposizione dei PAESC in conformita' ai dettami del Patto dei Sindaci per il clima e l'energia. Il PAESC, come previsto dall'iniziativa comunitaria: a) indica gli impegni del Patto dei Sindaci in materia di mitigazione e adattamento ossia la riduzione di almeno il 40% delle emissioni di CO2 , entro il 2030; b) si basa sui risultati di un Inventario di base delle emissioni (IBE) completo e di valutazioni sul rischio climatico e vulnerabilita'; c) ai fini della mitigazione, copre i seguenti settori chiave: municipale, terziario, residenziale e trasporti; Art. 2. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, i Comuni, localizzati sul territorio regionale, che, al momento della presentazione della domanda di contributo hanno aderito, secondo una delle opzioni previste dall'iniziativa, al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia. 2. Sono esclusi dalla possibilita' di chiedere la concessione del contributo di cui all'art. 1: a) i comuni beneficiari dell'assistenza tecnica prevista nell'ambito del progetto comunitario SECAP finanziato dal Programma Interreg ITA-SLO; b) i comuni beneficiari del contributo di cui all'art. 4, commi da 12 a 16 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per la redazione del PAESC. 3. I comuni possono aderire al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia secondo le seguenti opzioni previste dall'iniziativa comunitaria: a) opzione «PAESC standard o individuale»: ciascun comune firmatario si impegna, singolarmente, a ridurre di almeno il 40% le emissioni di CO2 entro il 2030 nell'ambito del proprio territorio. Il comune firmatario predispone e approva un PAESC; b) opzione «PAESC congiunto Option 1»: ciascun comune firmatario facente parte del gruppo si impegna, singolarmente, a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 nell'ambito del proprio territorio e, pertanto, predispone e approva il proprio modulo PAESC che contiene sia le misure singole, che quelle condivise. L'impatto sul risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 corrispondenti alle azioni congiunte sono suddivisi tra ciascun comune che condivide queste misure nei singoli moduli PAESC. Il PAESC e' predisposto congiuntamente da tutti i comuni firmatari facenti parte del gruppo ed e' approvato, singolarmente, da ciascuno di essi; c) opzione «PAESC congiunto Option 2»: i comuni firmatari del gruppo si impegnano, collettivamente, a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 nell'ambito del proprio territorio. Il PAESC e' predisposto congiuntamente da tutti i comuni firmatari facenti parte del gruppo ed e' approvato singolarmente da ciascuno di essi. II PAESC contiene le misure individuali e almeno una delle misure condivise. Art. 3. Presentazione delle domande di contributo 1. La domanda di contributo e' presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il 1° marzo di ogni anno, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento. 2. Nel caso di adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia in forma congiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c), la domanda di contributo presentata da ciascun comune interessato ad ottenere il beneficio. 3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, e' corredata, a pena di inammissibilita', della seguente documentazione: a) deliberazione del consiglio comunale di adesione all'iniziativa Patto dei Sindaci per il clima e l'energia; b) relazione descrittiva del contenuti del PAESC; c) quantificazione della spesa prevista per la predisposizione del PAESC; d) cronoprogramma delle fasi di predisposizione del PAESC dalla firma del Patto dei sindaci per il clima e l'energia fino all'approvazione del Piano medesimo; e) dichiarazione attestante se il comune abbia ottenuto o meno, altri contributi pubblici per la predisposizione del PAESC. Art. 4. Istruttoria delle domande di contributo 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda e richiede eventuali integrazioni assegnando al comune richiedente un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse. Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese per compensi professionali, comprensivi di IVA ed oneri previdenziali, relativi all'attivita' di redazione del PAESC con le modalita' previste dall'iniziativa comunitaria. L'IVA e' ammissibile qualora non sia recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di cui al comma 1 sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Art. 6. Assegnazione del contributo e graduatoria 1. Il contributo e' assegnato nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento a graduatoria entro il limite massimo di 10.000 euro. La spesa massima ammissibile, come riportato nella tabella di quantificazione della spesa di cui all'allegato B, e' rapportata al numero di abitanti residenti nel comune che ha presentato domanda. 2. Il contributo e' assegnato nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nel caso in cui il comune abbia gia' beneficiato del contributo di cui all'art. 4, commi da 12 a 15 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES). 3. Il contributo e' assegnato nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, attribuite secondo l'ordine della graduatoria. 4. La graduatoria delle domande di contributo e' formata sulla base del punteggio ottenuto in applicazione dei seguenti parametri; a) il numero di abitanti residenti al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo come risultante da dati Istat: 1) nel comune che ha presentato, singolarmente, la domanda di contributo; 2) nell'insieme del comuni facenti parte del gruppo che hanno aderito congiuntamente al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c). b) l'estensione territoriale espressa in km²: 1) del comune che ha presentato, singolarmente, la domanda di contributo; 2) dell'insieme del comuni facenti parte del gruppo che hanno aderito congiuntamente al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c). 5. Il massimo punteggio previsto, pari a 100, e' ottenuto della somma del punti assegnati per ciascuno del parametri di cui al comma 4 nel modo seguente: a) 50 punti sono attribuiti al comune o al gruppo di comuni con il maggior numero di abitanti residenti; agli altri enti richiedenti e' attribuito un punteggio proporzionale in ragione del numero di abitanti o del numero complessivo di abitanti del gruppo di Comuni; b) 50 punti al comune o al gruppo dei comuni avente la massima estensione territoriale; agli altri enti richiedenti e' attribuito un punteggio proporzionale in ragione dell'estensione territoriale o della somma dell'estensione territoriale del gruppo di Comuni. 6. La graduatoria e' redatta in ordine decrescente considerando la somma dei punti attribuiti al comune o al gruppo di comuni come indicato al comma 5. 7. A parita' di punteggio, anche nel caso di comuni che aderiscono in forma congiunta, data precedenza al comune con il maggior numero di abitanti e, in caso di ulteriore parita', al comune che ha aderito da piu' tempo al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia. 8. Qualora il comune abbia dichiarato di usufruire di altri contributi pubblici per la predisposizione del PAESC, il contributo e' assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato al sensi dei commi 1 e 2 e l'importo degli altri contributi ottenuti dal comune medesimo. 9. Il direttore della struttura regionale competente in materia di energia provvede all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo e al riparto delle risorse finanziarie disponibili. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet della Regione. 10. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, e' finanziata a condizione che il comune presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del comuni interessati. 11. La graduatoria scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stata approvata. 12. Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate o quella non totalmente finanziabile di cui al comma 10 per esaurimento delle risorse disponibili nell'anno di approvazione della stessa, sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione delle eventuali risorse stanziate nell'anno successivo. Art. 7. Concessione del contributo 1. Il procedimento di concessione del contributo e' concluso entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di contributo. 2. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini: a) per l'approvazione del PAESC da parte del consiglio comunale, che non puo' essere superiore a due anni decorrenti dalla data di adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia; b) per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non puo' essere superiore a centoventi giorni decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione del PAESC. 3. La concessione del contributo e' disposta dalla struttura regionale competente in materia di energia, sulla base della documentazione prevista dall'art. 3, nonche' della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento. 4. Il termine di approvazione del PAESC di cui al comma 2, lettera a) puo' essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del comune da presentare prima della scadenza del termine stesso. La proroga e' concessa a condizione che detto termine sia stato gia' prorogato dalla Commissione europea e coerentemente con le tempistiche previste dalla Commissione europea. Art. 8. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato previa richiesta del comune beneficiario e presentazione della seguente documentazione: a) notifica di accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO); b) deliberazione del consiglio comunale di approvazione del PAESC; c) PAESC approvato dal consiglio comunale; d) dichiarazione circa l'avvenuta compilazione del modulo PAESC online sul sito istituzionale del Patto dei sindaci con allegata notifica ricevuta da parte dell'Ufficio del Patto dei sindaci (CoMO); Art. 9. Rendicontazione della spesa 1. Entro il termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il comune presenta alla struttura regionale competente in materia di energia la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 delta legge regionale n. 7/ 2000, con l'indicazione della spesa sostenuta. Art. 10. Controlli 1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, al sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 7/ 2000. Art. 11. Revoca del provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato in caso di: a) mancata accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO); b) revoca dell'adesione al patto del sindaci per il clima e l'energia; c) mancata approvazione del PAESC da parte del consiglio comunale entro due anni dall'adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia o entro il termine eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 7 comma 4. 2. Nel caso di adesione in forma congiunta, il mancato rispetto, anche da parte di uno solo del comuni facenti parte del gruppo, del termini di adesione, di redazione del PAESC e di approvazione dello stesso secondo le modalita' previste dall'iniziativa comunitaria comporta la revoca del contributo a tutti i comuni appartenenti al medesimo gruppo. Art. 12. Modulistica 1. I modelli allegati al presente regolamento sono disponibili sul sito istituzionale della Regione. 2. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del direttore di servizio competente in materia di energia. Art. 13. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 2. Per i contenuti specifici dell'iniziativa comunitaria denominata Patto dei Sindaci per il clima e l'energia e per le modalita' di adesione alla stessa, si rimanda alle informazioni contenute nel sito https://www.pattodeisindaci.eu/it/ 3. Il rinvio alle leggi richiamate nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 14. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di contributo sono presentate entro il 30 settembre 2020. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il Presidente: Fedriga