Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  4,
  comma 57 della legge regionale 27 dicembre 2019, n.  24  (Legge  di
  stabilita' 2020) a favore dei comuni  per  la  predisposizione  del
  Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per
la determinazione, la concessione e l'erogazione a favore dei Comuni,
dei contributi di cui all'art. 4, comma 56 della legge  regionale  27
dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), a favore dei  comuni
per la predisposizione del Piano di azione  l'energia  sostenibile  e
clima (di seguito PAESC), nonche'  le  modalita'  di  rendicontazione
della spesa. 
    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino al 100  per
cento della spesa ritenuta  ammissibile,  ai  comuni  che  aderiscono
all'iniziativa comunitaria denominata «Patto dei Sindaci per il clima
e l'energia». 
    3.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  finalizzati  alla
predisposizione dei PAESC in conformita' ai  dettami  del  Patto  dei
Sindaci  per  il  clima  e  l'energia.  Il   PAESC,   come   previsto
dall'iniziativa comunitaria: 
      a) indica gli impegni del  Patto  dei  Sindaci  in  materia  di
mitigazione e adattamento ossia la riduzione di almeno il  40%  delle
emissioni di CO2 , entro il 2030; 
      b) si basa  sui  risultati  di  un  Inventario  di  base  delle
emissioni (IBE) completo e di valutazioni  sul  rischio  climatico  e
vulnerabilita'; 
      c) ai fini della mitigazione, copre i seguenti settori  chiave:
municipale, terziario, residenziale e trasporti; 
 
                               Art. 2. 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, comma 1,  i
Comuni, localizzati sul territorio regionale, che, al  momento  della
presentazione della domanda di contributo hanno aderito, secondo  una
delle opzioni previste dall'iniziativa, al Patto dei Sindaci  per  il
clima e l'energia. 
    2. Sono esclusi dalla possibilita' di chiedere la concessione del
contributo di cui all'art. 1: 
      a)  i  comuni  beneficiari  dell'assistenza  tecnica   prevista
nell'ambito del progetto comunitario SECAP finanziato  dal  Programma
Interreg ITA-SLO; 
      b) i comuni beneficiari del contributo di cui all'art. 4, commi
da 12 a 16 della legge regionale 6 agosto 2015, n.  20  (Assestamento
del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2015-2017
ai sensi dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  21/2007)  per  la
redazione del PAESC. 
    3. I comuni possono aderire al Patto dei Sindaci per il  clima  e
l'energia  secondo  le  seguenti  opzioni  previste   dall'iniziativa
comunitaria: 
      a) opzione  «PAESC  standard  o  individuale»:  ciascun  comune
firmatario si impegna, singolarmente, a ridurre di almeno il  40%  le
emissioni di CO2 entro il 2030 nell'ambito del proprio territorio. Il
comune firmatario predispone e approva un PAESC; 
      b)  opzione  «PAESC  congiunto  Option   1»:   ciascun   comune
firmatario facente parte del  gruppo  si  impegna,  singolarmente,  a
ridurre  le  emissioni  di  CO2  di  almeno il  40%  entro  il   2030
nell'ambito  del  proprio  territorio  e,  pertanto,   predispone   e
approva il proprio modulo PAESC che contiene sia le  misure  singole,
che  quelle  condivise.  L'impatto  sul  risparmio   energetico,   la
produzione di energia da  fonti  rinnovabili  e  la  riduzione  delle
emissioni di CO2 corrispondenti alle azioni congiunte sono  suddivisi
tra ciascun comune che condivide queste  misure  nei  singoli  moduli
PAESC. Il PAESC e'  predisposto  congiuntamente  da  tutti  i  comuni
firmatari facenti parte del gruppo ed e' approvato, singolarmente, da
ciascuno di essi; 
      c) opzione «PAESC congiunto Option 2»: i comuni  firmatari  del
gruppo si impegnano, collettivamente, a ridurre le emissioni  di  CO2
di almeno il 40% entro il 2030 nell'ambito del proprio territorio. Il
PAESC e' predisposto  congiuntamente  da  tutti  i  comuni  firmatari
facenti parte del gruppo ed e' approvato singolarmente da ciascuno di
essi. II PAESC contiene le misure  individuali  e  almeno  una  delle
misure condivise. 
 
                               Art. 3. 
 
              Presentazione delle domande di contributo 
 
    1. La domanda di contributo e' presentata, esclusivamente a mezzo
posta  elettronica  certificata,  alla  Direzione   centrale   difesa
dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il 1°  marzo  di
ogni anno, utilizzando il modello di cui all'allegato A  al  presente
regolamento. 
    2. Nel caso di adesione al Patto  dei  Sindaci  per  il  clima  e
l'energia in forma congiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 3,  lettere
b) e c), la  domanda  di  contributo  presentata  da  ciascun  comune
interessato ad ottenere il beneficio. 
    3.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante o da altro soggetto autorizzato, e' corredata, a  pena
di inammissibilita', della seguente documentazione: 
      a)   deliberazione   del   consiglio   comunale   di   adesione
all'iniziativa Patto dei Sindaci per il clima e l'energia; 
      b) relazione descrittiva del contenuti del PAESC; 
      c) quantificazione della spesa prevista per la  predisposizione
del PAESC; 
      d) cronoprogramma delle fasi di predisposizione del PAESC dalla
firma  del  Patto  dei  sindaci  per  il  clima  e   l'energia   fino
all'approvazione del Piano medesimo; 
      e) dichiarazione attestante se il comune abbia ottenuto o meno,
altri contributi pubblici per la predisposizione del PAESC. 
 
                               Art. 4. 
 
               Istruttoria delle domande di contributo 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche'
la  completezza  della  relativa   domanda   e   richiede   eventuali
integrazioni  assegnando  al  comune  richiedente  un   termine   non
superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse. 
 
                               Art. 5. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  a  contributo  le   spese   per   compensi
professionali, comprensivi di IVA ed  oneri  previdenziali,  relativi
all'attivita' di  redazione  del  PAESC  con  le  modalita'  previste
dall'iniziativa comunitaria. L'IVA e'  ammissibile  qualora  non  sia
recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
    2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese  di  cui
al comma 1 sostenute successivamente alla presentazione della domanda
di contributo. 
 
                               Art. 6. 
 
              Assegnazione del contributo e graduatoria 
 
    1. Il contributo e' assegnato nella  misura  del  100  per  cento
della  spesa  riconosciuta  ammissibile   con   il   procedimento   a
graduatoria entro il limite massimo di 10.000 euro. La spesa  massima
ammissibile, come riportato nella tabella  di  quantificazione  della
spesa di cui all'allegato B, e'  rapportata  al  numero  di  abitanti
residenti nel comune che ha presentato domanda. 
    2. Il contributo e' assegnato nella misura del 50 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile nel caso in cui il comune  abbia  gia'
beneficiato del contributo di cui all'art. 4, commi da 12 a 15  della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio  2015
e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi  dell'art.
34 della legge regionale n. 21/2007) per la redazione  del  Piano  di
azione per l'energia sostenibile (PAES). 
    3. Il contributo e' assegnato  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge, attribuite secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    4. La graduatoria delle domande di contributo  e'  formata  sulla
base del punteggio ottenuto in applicazione dei seguenti parametri; 
      a) il numero di  abitanti  residenti  al  1° gennaio  dell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda di contributo come
risultante da dati Istat: 
        1) nel comune che ha presentato, singolarmente, la domanda di
contributo; 
        2) nell'insieme del comuni facenti parte del gruppo che hanno
aderito congiuntamente al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia,
ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c). 
      b) l'estensione territoriale espressa in km²: 
        1) del comune che ha presentato, singolarmente, la domanda di
contributo; 
        2) dell'insieme del comuni facenti parte del gruppo che hanno
aderito congiuntamente al Patto dei Sindaci per il clima e  l'energia
ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c). 
    5. Il massimo punteggio previsto, pari a 100, e'  ottenuto  della
somma del punti assegnati per ciascuno del parametri di cui al  comma
4 nel modo seguente: 
      a) 50 punti sono attribuiti al comune o al gruppo di comuni con
il maggior numero di abitanti residenti; agli altri enti  richiedenti
e' attribuito un punteggio proporzionale in  ragione  del  numero  di
abitanti o del numero complessivo di abitanti del gruppo di Comuni; 
      b) 50 punti al comune o al gruppo dei comuni avente la  massima
estensione territoriale; agli altri enti richiedenti e' attribuito un
punteggio proporzionale in  ragione  dell'estensione  territoriale  o
della somma dell'estensione territoriale del gruppo di Comuni. 
    6. La graduatoria e' redatta in ordine  decrescente  considerando
la somma dei punti attribuiti al comune o al gruppo  di  comuni  come
indicato al comma 5. 
    7.  A  parita'  di  punteggio,  anche  nel  caso  di  comuni  che
aderiscono in forma congiunta,  data  precedenza  al  comune  con  il
maggior numero di abitanti e, in caso di ulteriore parita', al comune
che ha aderito da piu' tempo al Patto dei  Sindaci  per  il  clima  e
l'energia. 
    8. Qualora il comune  abbia  dichiarato  di  usufruire  di  altri
contributi pubblici per la predisposizione del  PAESC, il  contributo
e' assegnato in misura pari alla differenza tra  l'importo  calcolato
al sensi dei commi 1 e 2 e l'importo degli altri contributi  ottenuti
dal comune medesimo. 
    9. Il direttore della struttura regionale competente  in  materia
di energia provvede all'approvazione della graduatoria delle  domande
ammissibili a contributo  e  al  riparto  delle  risorse  finanziarie
disponibili. La graduatoria e' pubblicata  sul  sito  internet  della
Regione. 
    10.  La  domanda  ammessa  a   contributo   ma   non   totalmente
finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse  stanziate,  e'
finanziata a condizione che il comune presenti, a pena di  decadenza,
entro il termine assegnato dal  responsabile  del  procedimento,  una
dichiarazione di accettazione del contributo  nella  misura  ridotta,
sottoscritta dal soggetto  competente  in  base  all'ordinamento  del
comuni interessati. 
    11. La graduatoria scade il 31 dicembre  dell'anno  successivo  a
quello in cui e' stata approvata. 
    12.  Le  domande  utilmente  collocate  in  graduatoria,  ma  non
finanziate o quella non totalmente finanziabile di  cui  al  comma 10
per esaurimento delle risorse disponibili nell'anno  di  approvazione
della stessa, sono considerate prioritarie ai fini  dell'assegnazione
delle eventuali risorse stanziate nell'anno successivo. 
 
                               Art. 7. 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Il procedimento di  concessione  del  contributo  e'  concluso
entro  novanta  giorni  dalla  scadenza   del   termine   ultimo   di
presentazione delle domande di contributo. 
    2. Con  il  provvedimento  di  concessione  del  contributo  sono
fissati i termini: 
      a)  per  l'approvazione  del  PAESC  da  parte  del   consiglio
comunale, che non puo' essere superiore a due anni  decorrenti  dalla
data di adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia; 
      b) per la presentazione della documentazione di rendicontazione
della spesa  che  non  puo'  essere  superiore  a  centoventi  giorni
decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione del PAESC. 
    3. La concessione del  contributo  e'  disposta  dalla  struttura
regionale  competente  in  materia  di  energia,  sulla  base   della
documentazione prevista dall'art. 3, nonche' della  dichiarazione  di
accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta  dal
soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente  e
presentata, a pena di  decadenza,  entro  il  termine  assegnato  dal
responsabile del procedimento. 
    4. Il termine di approvazione  del  PAESC  di  cui  al  comma  2,
lettera a) puo' essere prorogato, previa richiesta motivata da  parte
del comune da presentare prima della scadenza del termine stesso.  La
proroga e' concessa a condizione che detto  termine  sia  stato  gia'
prorogato  dalla  Commissione  europea   e   coerentemente   con   le
tempistiche previste dalla Commissione europea. 
 
                               Art. 8. 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1.  Il  contributo e'  erogato  previa   richiesta   del   comune
beneficiario e presentazione della seguente documentazione: 
      a) notifica di accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio
del Patto dei Sindaci (CoMO); 
      b) deliberazione del consiglio  comunale  di  approvazione  del
PAESC; 
      c) PAESC approvato dal consiglio comunale; 
      d) dichiarazione circa l'avvenuta compilazione del modulo PAESC
online sul sito istituzionale del  Patto  dei  sindaci  con  allegata
notifica ricevuta da parte dell'Ufficio del Patto dei sindaci (CoMO); 
 
                               Art. 9. 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Entro il termine previsto dal provvedimento di concessione del
contributo, il comune presenta alla struttura regionale competente in
materia di energia la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 delta
legge regionale n. 7/ 2000, con l'indicazione della spesa sostenuta. 
 
                              Art. 10. 
 
                              Controlli 
 
    1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre  controlli
ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o  di  chiarimenti
al beneficiario, al sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale
n. 7/ 2000. 
 
                              Art. 11. 
 
               Revoca del provvedimento di concessione 
 
    1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato  in
caso di: 
      a) mancata accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio del
Patto dei Sindaci (CoMO); 
      b) revoca dell'adesione al patto del sindaci  per  il  clima  e
l'energia; 
      c) mancata  approvazione  del  PAESC  da  parte  del  consiglio
comunale entro due anni dall'adesione al Patto  dei  Sindaci  per  il
clima e l'energia o entro il termine eventualmente prorogato ai sensi
dell'art. 7 comma 4. 
    2. Nel caso di adesione in forma congiunta, il mancato  rispetto,
anche da parte di uno solo del comuni facenti parte del  gruppo,  del
termini di adesione, di redazione del PAESC e di  approvazione  dello
stesso secondo  le  modalita'  previste  dall'iniziativa  comunitaria
comporta la revoca del contributo a tutti i  comuni  appartenenti  al
medesimo gruppo. 
 
                              Art. 12. 
 
                             Modulistica 
 
    1. I modelli allegati al presente  regolamento  sono  disponibili
sul sito istituzionale della Regione. 
    2.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede
con decreto del  direttore  di  servizio  competente  in  materia  di
energia. 
 
                              Art. 13. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
    2.  Per  i  contenuti   specifici   dell'iniziativa   comunitaria
denominata Patto dei Sindaci per  il  clima  e  l'energia  e  per  le
modalita' di adesione  alla  stessa,  si  rimanda  alle  informazioni
contenute nel sito https://www.pattodeisindaci.eu/it/ 
    3. Il rinvio alle leggi richiamate nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 14. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione  del  presente  regolamento,  le
domande di contributo sono presentate entro il 30 settembre 2020. 
 
                              Art. 15. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga