Allegato 
 
Regolamento concernente la concessione di contributi a comuni ed enti
  pubblici, ai sensi dell'art.  4,  commi  da  1  a  5,  della  legge
  regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilita'  2020),  per
  la  realizzazione  di  iniziative  volte   alla   riduzione   della
  produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni
  del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente  regolamento  disciplina  il  limite  massimo  del
contributo  concedibile,  le  spese  ammissibili,  i  criteri  e   le
modalita' di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi  di
cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24
(legge di stabilita' 2020), nonche' le modalita'  di  rendicontazione
della spesa e i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a
contributo. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si applicano  le  definizioni
di cui all'art. 3 della direttiva 2019/904/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio (direttiva del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sulla riduzione dell'incidenza di determinati  prodotti  di  plastica
sull'ambiente) di seguito riportate: 
      a) plastica: il  materiale  costituito  da  un  polimero  quale
definito all'art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui
possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e  che  puo'
funzionare  come  componente  strutturale  principale  dei   prodotti
finiti,  a  eccezione  dei  polimeri  naturali  che  non  sono  stati
modificati chimicamente; 
      b) prodotto di plastica monouso: il prodotto fatto di  plastica
in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul  mercato
per compiere piu' spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo
rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso
scopo per il quale e' stato concepito; 
      c) prodotto di plastica oxo-degradabile: il prodotto  fatto  di
materie plastiche contenenti additivi  che  attraverso  l'ossidazione
comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti
o la decomposizione chimica. 
 
                               Art. 3. 
 
                 Beneficiari e progetti finanziabili 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento
i comuni e gli altri enti pubblici situati sul  territorio  regionale
che intendano realizzare, successivamente  alla  presentazione  della
domanda, progetti di iniziative volte alla riduzione della produzione
dei rifiuti in plastica monouso o in plastica oxo-degradabile. 
    2. I progetti di cui al comma  1,  coerenti  con  le  azioni  del
Programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvato con  decreto
del Presidente della  Regione  n.  34/Pres.  del  18  febbraio  2016,
prevedono la realizzazione cumulativa di iniziative di informazione e
sensibilizzazione, sui comportamenti da  adottare  per  la  riduzione
dell'utilizzo  dei  prodotti  in  plastica  monouso  e  in   plastica
oxo-degradabile, e  di  iniziative  di  promozione  di  comportamenti
virtuosi e buone pratiche, da realizzarsi attraverso: 
      a) l'acquisto e  l'installazione  di  erogatori  di  acqua  per
uffici; 
      b) la distribuzione di borracce o prodotti similari; 
      c) l'acquisto e l'installazione di case dell'acqua. 
    3. Le iniziative di cui al comma 2 sono rivolte al personale  del
richiedente il contributo o alla cittadinanza. 
 
                               Art. 4. 
 
              Presentazione delle domande di contributo 
 
    1. La domanda di contributo e' presentata esclusivamente a  mezzo
posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente  in
materia di ambiente, servizio competente in  materia  di  rifiuti,  a
pena di inammissibilita', dal primo gennaio al primo giugno  di  ogni
anno utilizzando  il  modello  allegato  A  e  disponibile  sul  sito
istituzionale della Regione. 
    2.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante o da altro soggetto autorizzato del comune o dell'ente
pubblico richiedente, e' corredata della seguente documentazione: 
      a) relazione descrittiva delle iniziative; 
      b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere, redatto  in
relazione alle voci ammissibili a contributo; 
      c) dichiarazione attestante la sussistenza o  insussistenza  di
ulteriori contributi per la medesima finalita'; 
      d)  dichiarazione  attestante  che  l'IVA  costituisce  o   non
costituisce un costo; 
      e) dichiarazione in merito all'osservanza degli adempimenti  di
cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge  regionale  20
ottobre 2017, n. 34 (disciplina organica della gestione dei rifiuti e
principi di economia circolare), solo se il richiedente il contributo
e' un comune; 
      f) dichiarazione in merito al numero di abitanti,  solo  se  il
richiedente il contributo e' un comune. 
 
                               Art. 5. 
 
               Istruttoria delle domande di contributo 
 
    1. Il servizio competente  in  materia  di  rifiuti  verifica  la
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto  per  l'accesso  al
contributo nonche' la completezza della relativa domanda, e  richiede
le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non
superiore a quindici giorni, a pena di decadenza. 
 
                               Art. 6. 
 
                   Spese ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese  da  sostenere
successivamente alla presentazione della domanda: 
      a) spese relative alle iniziative di divulgazione, informazione
e sensibilizzazione, quali  ad  esempio:  organizzazione  di  eventi,
opuscoli informativi, brochure; 
      b) acquisto di borracce o prodotti similari; 
      c) acquisto e installazione di erogatori di acqua per uffici; 
      d) acquisto e installazione di case dell'acqua. 
    2. Le spese di cui alle lettere a) e b del comma 1  sono  ammesse
complessivamente per un massimo di settecentocinquanta euro. 
 
                               Art. 7. 
 
                       Importo del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso a favore dei comuni  nella  seguente
misura: 
      a) per i comuni fino a 5000 abitanti, 70 per cento della  spesa
riconosciuta ammissibile e per un massimo di 7.000,00 euro; 
      b) per i comuni da 5001 a 15.000 abitanti, 60 per  cento  della
spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 10.000,00 euro; 
      c) per i comuni, con piu' di  15.000  abitanti,  50  per  cento
della spesa riconosciuta ammissibile e per un  massimo  di  25.000,00
euro. 
    2. Il contributo e' concesso a favore degli enti pubblici per  un
importo pari al 70 per  cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile  e
comunque per un importo massimo di 7.000,00 euro. 
    3. Il numero di abitanti del comune e' calcolato sulla base degli
ultimi dati Istat disponibili. 
 
                               Art. 8. 
 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
    1.  Per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento si applica la procedura a sportello di cui  all'art.  36,
comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel  bilancio
regionale per l'anno di riferimento. 
    2. L'istruttoria delle domande di contributo  e'  svolta  secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle domande,  come  certificato
dalla  marcatura  temporale  del  messaggio  di   posta   elettronica
certificata  attestante  il  ricevimento  da  parte  della  Direzione
competente in materia di ambiente. 
    3. Fermo restando l'importo  ammesso  a  finanziamento  ai  sensi
degli articoli 6 e 7, il contributo e' concesso a fronte dell'importo
ammesso suddiviso tra spese correnti e spese d'investimento e non per
le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4,  comma  2,
lettera b). 
    4. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro  centoventi  giorni  dalla  presentazione  delle   domande   di
contributo. 
    5.  La  domanda  ammissibile  a  contributo,  ma  non  totalmente
finanziabile a causa dell'insufficiente  disponibilita'  finanziaria,
e' finanziata a condizione che il soggetto  richiedente  presenti,  a
pena di decadenza, entro il termine assegnato  dal  responsabile  del
procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo  nella
misura  ridotta  e  di  assunzione,  a  carico   del   bilancio   del
beneficiario, della spesa eccedente tale contributo. 
    6. Con il provvedimento di concessione e'  disposta  l'erogazione
del contributo. 
 
                               Art. 9. 
 
                       Logo di sostenibilita' 
 
    1. Le iniziative oggetto di contributo  sono  contrassegnate  dal
logo di sostenibilita' «EcoFVG». 
 
                              Art. 10. 
 
                            Cumulabilita' 
 
    1. Il contributo previsto dal presente regolamento e'  cumulabile
con   altri   finanziamenti   pubblici   nei   limiti    dell'importo
dell'iniziativa. 
 
                              Art. 11. 
 
                   Rendicontazione del contributo 
 
    1. Il beneficiario invia, entro il termine di  ventiquattro  mesi
dalla data  di  concessione  del  contributo,  la  documentazione  di
rendicontazione della spesa, redatta  ai  sensi  dell'art.  42  della
legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
 
                              Controlli 
 
    1. Il servizio competente in materia di gestione dei rifiuti puo'
disporre controlli sia attraverso verifiche in loco,  sia  attraverso
verifiche documentali. 
 
                              Art. 13. 
 
                             Modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo  di  cui  all'allegato  A  si  provvede  con  decreto  del
direttore del servizio competente. 
 
                              Art. 14. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 16. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 17. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga