Allegato Regolamento concernente la concessione di contributi a comuni ed enti pubblici, ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilita' 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalita' di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilita' 2020), nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa e i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 3 della direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) di seguito riportate: a) plastica: il materiale costituito da un polimero quale definito all'art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che puo' funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; b) prodotto di plastica monouso: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere piu' spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale e' stato concepito; c) prodotto di plastica oxo-degradabile: il prodotto fatto di materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica. Art. 3. Beneficiari e progetti finanziabili 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i comuni e gli altri enti pubblici situati sul territorio regionale che intendano realizzare, successivamente alla presentazione della domanda, progetti di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso o in plastica oxo-degradabile. 2. I progetti di cui al comma 1, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016, prevedono la realizzazione cumulativa di iniziative di informazione e sensibilizzazione, sui comportamenti da adottare per la riduzione dell'utilizzo dei prodotti in plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, e di iniziative di promozione di comportamenti virtuosi e buone pratiche, da realizzarsi attraverso: a) l'acquisto e l'installazione di erogatori di acqua per uffici; b) la distribuzione di borracce o prodotti similari; c) l'acquisto e l'installazione di case dell'acqua. 3. Le iniziative di cui al comma 2 sono rivolte al personale del richiedente il contributo o alla cittadinanza. Art. 4. Presentazione delle domande di contributo 1. La domanda di contributo e' presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, servizio competente in materia di rifiuti, a pena di inammissibilita', dal primo gennaio al primo giugno di ogni anno utilizzando il modello allegato A e disponibile sul sito istituzionale della Regione. 2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato del comune o dell'ente pubblico richiedente, e' corredata della seguente documentazione: a) relazione descrittiva delle iniziative; b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere, redatto in relazione alle voci ammissibili a contributo; c) dichiarazione attestante la sussistenza o insussistenza di ulteriori contributi per la medesima finalita'; d) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo; e) dichiarazione in merito all'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), solo se il richiedente il contributo e' un comune; f) dichiarazione in merito al numero di abitanti, solo se il richiedente il contributo e' un comune. Art. 5. Istruttoria delle domande di contributo 1. Il servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, a pena di decadenza. Art. 6. Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda: a) spese relative alle iniziative di divulgazione, informazione e sensibilizzazione, quali ad esempio: organizzazione di eventi, opuscoli informativi, brochure; b) acquisto di borracce o prodotti similari; c) acquisto e installazione di erogatori di acqua per uffici; d) acquisto e installazione di case dell'acqua. 2. Le spese di cui alle lettere a) e b del comma 1 sono ammesse complessivamente per un massimo di settecentocinquanta euro. Art. 7. Importo del contributo 1. Il contributo e' concesso a favore dei comuni nella seguente misura: a) per i comuni fino a 5000 abitanti, 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 7.000,00 euro; b) per i comuni da 5001 a 15.000 abitanti, 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 10.000,00 euro; c) per i comuni, con piu' di 15.000 abitanti, 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 25.000,00 euro. 2. Il contributo e' concesso a favore degli enti pubblici per un importo pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di 7.000,00 euro. 3. Il numero di abitanti del comune e' calcolato sulla base degli ultimi dati Istat disponibili. Art. 8. Concessione ed erogazione del contributo 1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica la procedura a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento. 2. L'istruttoria delle domande di contributo e' svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente. 3. Fermo restando l'importo ammesso a finanziamento ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo e' concesso a fronte dell'importo ammesso suddiviso tra spese correnti e spese d'investimento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b). 4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione delle domande di contributo. 5. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, e' finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio del beneficiario, della spesa eccedente tale contributo. 6. Con il provvedimento di concessione e' disposta l'erogazione del contributo. Art. 9. Logo di sostenibilita' 1. Le iniziative oggetto di contributo sono contrassegnate dal logo di sostenibilita' «EcoFVG». Art. 10. Cumulabilita' 1. Il contributo previsto dal presente regolamento e' cumulabile con altri finanziamenti pubblici nei limiti dell'importo dell'iniziativa. Art. 11. Rendicontazione del contributo 1. Il beneficiario invia, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo, la documentazione di rendicontazione della spesa, redatta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Controlli 1. Il servizio competente in materia di gestione dei rifiuti puo' disporre controlli sia attraverso verifiche in loco, sia attraverso verifiche documentali. Art. 13. Modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore del servizio competente. Art. 14. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 15. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 16. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il Presidente: Fedriga