Allegato 
 
Regolamento recante disposizioni in materia di Albo Circolo  Virtuoso
  FVG, ai sensi dell'art. 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6
  agosto  2019,  n.  13  (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni
  2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge  regionale  10  novembre
  2015, n. 26) 
    (Omissis) 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1.  La  Regione,  con  il  presente  regolamento,  disciplina  le
modalita' ed i termini di inserimento nell'Albo Circolo Virtuoso FVG,
dei  privati  che  sostengono,  anche  attraverso   sponsorizzazioni,
attivita' ed  eventi  culturali,  interventi  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale, attivita' ed eventi sportivi,  investimenti  in
materia di impiantistica sportiva, nonche'  l'acquisto  di  automezzi
destinati  al  trasporto  degli  atleti  e  del  materiale  sportivo,
innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio  regionale,
nonche' la tenuta e l'aggiornamento del medesimo, ai sensi  dell'art.
7, commi da 16 a 18 della  legge  regionale  6  agosto  2019,  n.  16
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi  dell'art.
6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). 
 
                               Art. 2. 
 
                      Albo Circolo Virtuoso FVG 
 
    1. Per le finalita' di cui all'art. 1,  l'Albo  Circolo  Virtuoso
FVG, di seguito Albo, e' articolato in due sezioni: cultura e  sport.
Le due sezioni fanno riferimento: 
      a) sezione cultura: 
        1) sostegno di attivita' ed eventi culturali; 
        2) sostegno per interventi di valorizzazione  del  patrimonio
culturale; 
      b) sezione sport: 
        1) sostegno di attivita' ed eventi sportivi; 
        2) sostegno per  investimenti  in  materia  di  impiantistica
sportiva; 
        3)  sostegno  per  l'acquisto  di  automezzi   destinati   al
trasporto degli atleti e del materiale sportivo. 
    2. L'Albo comprende le seguenti informazioni: 
      a) nominativo o denominazione del soggetto privato; 
      b) residenza o sede legale; 
      c)  eventuale  sede  operativa  localizzata  in  Friuli-Venezia
Giulia, se diversa dalla sede legale; 
      d)  progetto  culturale  o  sportivo  che  ha  beneficiato  del
sostegno, localizzato in Friuli-Venezia Giulia; 
      e) sostegno prestato. 
    3. L'Albo e' aggiornato, almeno semestralmente, con  decreto  del
direttore centrale competente in materia di cultura e sport. 
 
                               Art. 3. 
 
                     Soggetti inseriti nell'Albo 
 
    1. Possono presentare domanda di inserimento nell'Albo i soggetti
privati, che sostengono gli interventi localizzati in  Friuli-Venezia
Giulia di cui all'art. 1. La domanda e' presentata entro dodici  mesi
dall'avvenuto sostegno. 
    2. L'inserimento puo' essere richiesto a cura dei beneficiati del
sostegno, purche' il soggetto segnalato presti il  suo  assenso,  nel
rispetto di quanto previsto al comma 1. 
    3. L'inserimento nell'Albo e' disposto d'ufficio qualora  per  il
sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto  dal  comma  4,
sia stato concesso il contributo nella forma  del  credito  d'imposta
denominato Art bonus FVG, ai sensi dell'art. 7,  commi  da  21  a  31
della legge regionale n. 13/2019 e del decreto del  Presidente  della
Regione  29  ottobre  2019,  n.  196  (Regolamento  in   materia   di
concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore
di soggetti  che  effettuano  erogazioni  liberali  per  progetti  di
promozione   e   organizzazione   di   attivita'   culturali   e   di
valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione  dell'art.  7,
commi da 21  a  31  della  legge  regionale  6  agosto  2019,  n.  13
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021  ai  sensi
dell'art. 6 della  legge  regionale  10  novembre  2015,  n.  26))  e
l'interessato vi abbia acconsentito. 
    4. I richiedenti sostengono uno o piu' progetti di  cui  all'art.
1, con un impegno finanziario, comprese le sponsorizzazioni,  per  un
valore minimo di: 
      a) 5.000,00 euro con riferimento al sostegno  dato  da  persone
fisiche, micro e piccole imprese; 
      b) 10.000,00 euro con riferimento al  sostegno  dato  da  medie
imprese, grandi imprese, fondazioni, diverse da quelle  di  cui  alla
lettera c); 
      c)  30.000,00  euro  con  riferimento  al  sostegno   dato   da
fondazioni bancarie. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Valorizzazione dell'Albo 
 
    1. Ai sensi dell'art.  7,  comma  19  della  legge  regionale  n.
13/2019,  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  concorda  con   l'Ente
regionale per il patrimonio culturale  del  Friuli-Venezia  Giulia  -
ERPAC  e  con  l'Agenzia  regionale  PromoTurismoFVG,  le  forme   di
valorizzazione dei soggetti inseriti nell'Albo. 
 
                               Art. 5. 
 
     Domanda di inserimento nell'Albo e relativa documentazione 
 
    1. La domanda di  inserimento  nell'Albo,  redatta  e  presentata
esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato
di cui all'art. 6, e' sottoscritta con firma digitale. 
    2.  Costituisce  parte  integrante  della  domanda,  la  seguente
documentazione: 
      a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  documentazione  amministrativa)  attestante  il  sostegno
finanziario fornito ad attivita' ed eventi culturali,  interventi  di
valorizzazione  del  patrimonio  culturale,   attivita'   ed   eventi
sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva,  nonche'
per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del
materiale sportivo; 
      b) le attestazioni  di  presa  visione  della  informativa  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati); 
      c) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo,
salvi i casi di esenzione. 
    3. La firma digitale  e'  considerata  valida  se  basata  su  un
certificato in corso di validita', rilasciato  da  un  prestatore  di
servizi  fiduciari  qualificato  e  conforme  ai  requisiti  di   cui
all'allegato I  del  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  23  luglio  2014   in   materia   di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche nel mercato interno (cd. regolamento EIDAS). La firma e'
apposta utilizzando dispositivi che soddisfino  i  requisiti  di  cui
all'allegato II del regolamento EIDAS. 
    4. In caso  di  persone  giuridiche  e'  altresi'  allegata  alla
domanda, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la
qualita' di rappresentante legale o di  procuratore  del  richiedente
ovvero,  ove  necessario,  la   procura   sottoscritta   dal   legale
rappresentante del richiedente con cui viene incaricato  il  soggetto
alla compilazione, alla sottoscrizione  e  alla  presentazione  della
domanda di inserimento, redatta secondo il  modello,  pubblicato  sul
sito istituzionale della  Regione  www.regione.fvg.it  nelle  sezioni
dedicate alla cultura e allo sport. 
    5. Nel  caso  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  la  domanda  e'
corredata dall'assenso del soggetto segnalato. 
    6. I fac-simili dei documenti di cui ai  commi  2,  4  e  5  sono
approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di
cultura e sport e pubblicati sul  sito  istituzionale  della  Regione
www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura e allo sport. 
    7. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
2, lettera  a),  comporta  la  non  ammissibilita'  della  domanda  e
l'archiviazione d'ufficio. 
 
                               Art. 6. 
 
             Presentazione della domanda di inserimento 
 
    1. La domanda di inserimento nell'Albo e la documentazione di cui
all'art. 5 sono presentate esclusivamente attraverso  l'utilizzo  del
sistema informatico dedicato cui si  accede  dal  sito  istituzionale
della Regione,  www.regione.fvg.it  nella  sezione  dedicata,  previa
autenticazione con una delle modalita' previste dall'art.  65,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (codice
dell'amministrazione  digitale),  e  redatta  secondo  le   modalita'
riportate nelle  linee  guida  per  la  compilazione  delle  istanze,
pubblicate  sulla  medesima  pagina  web.  La  domanda  si  considera
sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine  della  compilazione  e  del
caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 
    2. La domanda e' presentata ai seguenti servizi  della  Direzione
centrale cultura e sport: 
      a) in caso di sostegno ad  attivita'  ed  eventi  culturali  al
servizio competente in materia di attivita' culturali; 
      b) in caso di sostegno per  interventi  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale  al  servizio  competente  in  materia  di  beni
culturali; 
      c) in caso di sostegno di attivita'  ed  eventi  sportivi,  per
investimenti  in  materia  di  impiantistica  sportiva,  nonche'  per
l'acquisto di automezzi destinati al trasporto  degli  atleti  e  del
materiale sportivo, al servizio competente in materia di sport. 
    3. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione  regionale  e  il
richiedente avvengono a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 
 
                               Art. 7. 
 
               Cause di inammissibilita' delle domande 
 
    1.  Sono  inammissibili  e  vengono  archiviate   d'ufficio,   in
particolare, le domande: 
      a)  presentate  da  soggetti  diversi  da  quelli   individuati
dall'art. 3; 
      b) prive della documentazione  di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettera a) e comma 5; 
      c) sottoscritte con firma digitale, qualora la  firma  digitale
e' basata su un certificato scaduto; 
      d)  presentate  con  modalita'  diverse  da   quella   prevista
dall'art. 6. 
 
                               Art. 8. 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il servizio competente accerta l'ammissibilita' delle  domande
e verifica la regolarita' formale e la completezza delle stesse,  con
particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 3. 
    2. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause  e
assegnando un termine perentorio non superiore  a  dieci  giorni  per
provvedere alla relativa  regolarizzazione  o  integrazione,  decorso
inutilmente il quale la domanda e' considerata  inammissibile  ed  e'
archiviata d'ufficio. 
 
                               Art. 9. 
 
                        Inserimento nell'Albo 
 
    1. All'esito dell'istruttoria delle domande  i  richiedenti  sono
inseriti nell'Albo in ordine alfabetico, con  decreto  del  direttore
centrale competente in materia di cultura e sport da adottarsi  entro
trenta giorni dal ricevimento  della  domanda,  pubblicato  sul  sito
istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate
alla cultura o allo sport. 
    2. L'inserimento nell'Albo decorre dalla data della domanda. 
    3. I richiedenti, qualora ne  ricorrano  i  presupposti,  possono
essere inseriti in entrambe le sezioni dell'Albo. 
 
                              Art. 10. 
 
                       Cancellazione dall'Albo 
 
    1. Il soggetto inserito nell'Albo puo' chiedere la  cancellazione
dal medesimo in qualsiasi momento, presentando istanza a mezzo  posta
elettronica certificata (PEC) al servizio  competente  cui  e'  stata
presentata la domanda di inserimento. 
    2.  Con  decreto  del   direttore   centrale   e'   disposta   la
cancellazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. 
    3.  La  cancellazione  e'  altresi'  disposta  con  decreto   del
direttore centrale decorsi diciotto mesi dall'inserimento nell'Albo. 
 
                              Art. 11. 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1.  Nelle  more  degli  adeguamenti   tecnologici   dei   sistemi
informatici le domande di inserimento nell'Albo  sono  presentate  ai
competenti  servizi  della  Direzione  centrale  cultura   e   sport,
esclusivamente   tramite   posta   elettronica   certificata    (PEC)
all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it -  dalla  casella  di  posta
elettronica certificata del richiedente o del  soggetto  beneficiato.
Il  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  ha   ad   oggetto
l'indicazione «Albo Circolo Virtuoso FVG». 
    2. Le domande di  cui  al  comma  1,  redatte  esclusivamente  su
modelli approvati con decreto del direttore  centrale  competente  in
materia di cultura e sport, pubblicati sul sito  istituzionale  della
Regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, sono sottoscritte
esclusivamente con firma digitale. 
    3.  Le  domande  di  inserimento  nell'Albo  sono  presentate   a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
con riferimento a sostegni forniti a decorrere dal 1° ottobre 2019. 
 
                              Art. 12. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga