Allegato Regolamento recante disposizioni in materia di Albo Circolo Virtuoso FVG, ai sensi dell'art. 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) (Omissis) Art. 1. Finalita' 1. La Regione, con il presente regolamento, disciplina le modalita' ed i termini di inserimento nell'Albo Circolo Virtuoso FVG, dei privati che sostengono, anche attraverso sponsorizzazioni, attivita' ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attivita' ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonche' l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale, nonche' la tenuta e l'aggiornamento del medesimo, ai sensi dell'art. 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 16 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Art. 2. Albo Circolo Virtuoso FVG 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'Albo Circolo Virtuoso FVG, di seguito Albo, e' articolato in due sezioni: cultura e sport. Le due sezioni fanno riferimento: a) sezione cultura: 1) sostegno di attivita' ed eventi culturali; 2) sostegno per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale; b) sezione sport: 1) sostegno di attivita' ed eventi sportivi; 2) sostegno per investimenti in materia di impiantistica sportiva; 3) sostegno per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo. 2. L'Albo comprende le seguenti informazioni: a) nominativo o denominazione del soggetto privato; b) residenza o sede legale; c) eventuale sede operativa localizzata in Friuli-Venezia Giulia, se diversa dalla sede legale; d) progetto culturale o sportivo che ha beneficiato del sostegno, localizzato in Friuli-Venezia Giulia; e) sostegno prestato. 3. L'Albo e' aggiornato, almeno semestralmente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e sport. Art. 3. Soggetti inseriti nell'Albo 1. Possono presentare domanda di inserimento nell'Albo i soggetti privati, che sostengono gli interventi localizzati in Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 1. La domanda e' presentata entro dodici mesi dall'avvenuto sostegno. 2. L'inserimento puo' essere richiesto a cura dei beneficiati del sostegno, purche' il soggetto segnalato presti il suo assenso, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. 3. L'inserimento nell'Albo e' disposto d'ufficio qualora per il sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, sia stato concesso il contributo nella forma del credito d'imposta denominato Art bonus FVG, ai sensi dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale n. 13/2019 e del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attivita' culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) e l'interessato vi abbia acconsentito. 4. I richiedenti sostengono uno o piu' progetti di cui all'art. 1, con un impegno finanziario, comprese le sponsorizzazioni, per un valore minimo di: a) 5.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da persone fisiche, micro e piccole imprese; b) 10.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da medie imprese, grandi imprese, fondazioni, diverse da quelle di cui alla lettera c); c) 30.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da fondazioni bancarie. Art. 4. Valorizzazione dell'Albo 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 19 della legge regionale n. 13/2019, la Regione Friuli-Venezia Giulia concorda con l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e con l'Agenzia regionale PromoTurismoFVG, le forme di valorizzazione dei soggetti inseriti nell'Albo. Art. 5. Domanda di inserimento nell'Albo e relativa documentazione 1. La domanda di inserimento nell'Albo, redatta e presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato di cui all'art. 6, e' sottoscritta con firma digitale. 2. Costituisce parte integrante della domanda, la seguente documentazione: a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il sostegno finanziario fornito ad attivita' ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attivita' ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonche' per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo; b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); c) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione. 3. La firma digitale e' considerata valida se basata su un certificato in corso di validita', rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. regolamento EIDAS). La firma e' apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS. 4. In caso di persone giuridiche e' altresi' allegata alla domanda, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la qualita' di rappresentante legale o di procuratore del richiedente ovvero, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, alla sottoscrizione e alla presentazione della domanda di inserimento, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura e allo sport. 5. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 2, la domanda e' corredata dall'assenso del soggetto segnalato. 6. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura e allo sport. 7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera a), comporta la non ammissibilita' della domanda e l'archiviazione d'ufficio. Art. 6. Presentazione della domanda di inserimento 1. La domanda di inserimento nell'Albo e la documentazione di cui all'art. 5 sono presentate esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), e redatta secondo le modalita' riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 2. La domanda e' presentata ai seguenti servizi della Direzione centrale cultura e sport: a) in caso di sostegno ad attivita' ed eventi culturali al servizio competente in materia di attivita' culturali; b) in caso di sostegno per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale al servizio competente in materia di beni culturali; c) in caso di sostegno di attivita' ed eventi sportivi, per investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonche' per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, al servizio competente in materia di sport. 3. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente avvengono a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Art. 7. Cause di inammissibilita' delle domande 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande: a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 3; b) prive della documentazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e comma 5; c) sottoscritte con firma digitale, qualora la firma digitale e' basata su un certificato scaduto; d) presentate con modalita' diverse da quella prevista dall'art. 6. Art. 8. Istruttoria delle domande 1. Il servizio competente accerta l'ammissibilita' delle domande e verifica la regolarita' formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 3. 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda e' considerata inammissibile ed e' archiviata d'ufficio. Art. 9. Inserimento nell'Albo 1. All'esito dell'istruttoria delle domande i richiedenti sono inseriti nell'Albo in ordine alfabetico, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e sport da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura o allo sport. 2. L'inserimento nell'Albo decorre dalla data della domanda. 3. I richiedenti, qualora ne ricorrano i presupposti, possono essere inseriti in entrambe le sezioni dell'Albo. Art. 10. Cancellazione dall'Albo 1. Il soggetto inserito nell'Albo puo' chiedere la cancellazione dal medesimo in qualsiasi momento, presentando istanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al servizio competente cui e' stata presentata la domanda di inserimento. 2. Con decreto del direttore centrale e' disposta la cancellazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. 3. La cancellazione e' altresi' disposta con decreto del direttore centrale decorsi diciotto mesi dall'inserimento nell'Albo. Art. 11. Disposizione transitoria 1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di inserimento nell'Albo sono presentate ai competenti servizi della Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it - dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente o del soggetto beneficiato. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione «Albo Circolo Virtuoso FVG». 2. Le domande di cui al comma 1, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e sport, pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, sono sottoscritte esclusivamente con firma digitale. 3. Le domande di inserimento nell'Albo sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento a sostegni forniti a decorrere dal 1° ottobre 2019. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga