Art. 2 Funzioni ulteriori 1. La Regione conferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le seguenti funzioni ulteriori: a) in materia di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, geotecnici e valanghivi: pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e delle linee di intervento per la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico, in coordinamento e collaborazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di bacino, sulla base della normativa regionale vigente; erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete viaria principale provinciale, per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento in collaborazione con la protezione civile anche al fine di supportare le azioni degli enti locali sul territorio; educazione e comunicazione ambientale, all'uso del territorio ed ai rischi naturali, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture regionali preposte; redazione ed adozione di piani forestali territoriali per le aree forestali definite ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e per quelle interne a complessi vincolati per scopi idrogeologici di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), comprese le parti relative al piano forestale aziendale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2009 ed alla manutenzione selvicolturale; b) partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa). 2. Rimangono in capo alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni di concessione riferite alle derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.