Art. 5 
 
          Trasferimento di risorse alla Provincia di Cuneo 
 
  1.  La  Regione,  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
trasferisce alla Provincia di Cuneo la quota pari  al  50  per  cento
dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni  di
cui all'art. 6, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933,  sulla  base
dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate,  d'intesa  con  la
Regione,  per  la  messa  in  sicurezza,  manutenzione  ordinaria   e
straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della
viabilita' nei territori dei comuni totalmente  montani,  cosi'  come
definiti dalla deliberazione del consiglio regionale 12 maggio  1988,
n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio  regionale
fra montagna, collina depressa, collina e pianura). 
  3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi  del
comma 1 e' destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle
strade bianche nei territori montani, con  particolare  attenzione  a
quelle di interesse storico e turistico.