Art. 5 Trasferimento di risorse alla Provincia di Cuneo 1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Provincia di Cuneo la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'art. 6, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilita' nei territori dei comuni totalmente montani, cosi' come definiti dalla deliberazione del consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura). 3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi del comma 1 e' destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.