Art. 7 Trasferimenti perequativi 1. A fini perequativi, dall'entrata in vigore della presente legge, la quota pari al 6 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'art. 6, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933 unitamente alle risorse di cui all'art. 9, comma 2, della presente legge e' ripartita tra le Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli, sulla base dell'estensione della rete viaria provinciale, per finanziare programmi di interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilita'.