Art. 7 
 
                      Trasferimenti perequativi 
 
  1. A fini perequativi, dall'entrata in vigore della presente legge,
la quota pari  al  6  per  cento  dell'ammontare  dei  canoni  idrici
relativi alle grandi derivazioni di cui  all'art.  6,  comma  2,  del
regio decreto n. 1775/1933 unitamente alle risorse di cui all'art. 9,
comma 2, della  presente  legge  e'  ripartita  tra  le  Province  di
Alessandria,  Asti,   Biella,   Novara   e   Vercelli,   sulla   base
dell'estensione  della  rete  viaria  provinciale,   per   finanziare
programmi di interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria
e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilita'.