Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge,
si fa fronte con gli stanziamenti, pari ad euro 20.000.000,00  annui,
iscritti nel  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022  nella
missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio), programma
09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse). 
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 7, relativo
ai trasferimenti perequativi alle province, escluse  le  Province  di
Cuneo e del Verbano Cusio Ossola e la Citta' metropolitana di Torino,
si fa fronte  con  le  risorse,  pari  ad  euro  2.000.000,00  annui,
iscritte  nella  missione  18  (Relazioni  con  le  altre   autonomie
territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione  finanziario
2020-2022.