Art. 9 Norma finanziaria 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti, pari ad euro 20.000.000,00 annui, iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse). 2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 7, relativo ai trasferimenti perequativi alle province, escluse le Province di Cuneo e del Verbano Cusio Ossola e la Citta' metropolitana di Torino, si fa fronte con le risorse, pari ad euro 2.000.000,00 annui, iscritte nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.