(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32S3 del 6 agosto 2020) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto; Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 1. L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) e' cosi' sostituito: «Art. 1 (Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio). - 1 La regione istituisce, a favore dei consiglieri e degli assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi all'espletamento del mandato. 2. Fermo restando il libero esercizio di espletamento del mandato del consigliere, ai fini del comma 1 sono assicurati: a) le attivita' che i consiglieri e gli assessori svolgono nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta nonche' nelle sedi istituzionali degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla regione; b) le attivita' svolte per legge ovvero per le quali i consiglieri sono autorizzati o delegati a rappresentare l'ente; c) le attivita' connesse alle iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale; d) gli eventi, incontri o riunioni ai quali il consigliere o l'assessore e' stato formalmente invitato nella sua qualita'; e) gli infortuni occorsi per recarsi nei luoghi di cui alle lettere a), b), c), d). 3. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 1 e' totalmente a carico del bilancio regionale. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la regione istituisce altresi', a favore dei Consiglieri regionali e degli assessori in carica l'assicurazione facoltativa per gli infortuni non connessi all'espletamento del mandato. 5. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 4 e' a carico del consigliere e assessore che aderisce.».