(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  32S3
                         del 6 agosto 2020) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto; 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre  1981,  n.
                                 57 
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  30  dicembre  1981,  n.  57
(Assicurazione contro gli infortuni  dei  Consiglieri  regionali)  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 1 (Istituzione assicurazione contro i rischi da  infortunio).
- 1 La regione istituisce, a favore dei consiglieri e degli assessori
in carica, l'assicurazione obbligatoria per  gli  infortuni  connessi
all'espletamento del mandato. 
  2. Fermo restando il libero esercizio di espletamento  del  mandato
del consigliere, ai fini del comma 1 sono assicurati: 
    a) le attivita' che i consiglieri e gli assessori svolgono  nelle
sedi istituzionali del Consiglio regionale  e  della  Giunta  nonche'
nelle  sedi  istituzionali   degli   enti   istituiti,   controllati,
dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla regione; 
    b)  le  attivita'  svolte  per  legge  ovvero  per  le  quali   i
consiglieri sono autorizzati o delegati a rappresentare l'ente; 
    c) le attivita' connesse alle iniziative organizzate, partecipate
o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale; 
      d) gli eventi, incontri o riunioni ai quali  il  consigliere  o
l'assessore e' stato formalmente invitato nella sua qualita'; 
      e) gli infortuni occorsi per recarsi nei  luoghi  di  cui  alle
lettere a), b), c), d). 
  3. L'onere dell'assicurazione di cui al comma  1  e'  totalmente  a
carico del bilancio regionale. 
  4. Fermo restando quanto previsto dai  commi  1  e  2,  la  regione
istituisce altresi', a  favore  dei  Consiglieri  regionali  e  degli
assessori in carica l'assicurazione facoltativa per gli infortuni non
connessi all'espletamento del mandato. 
  5. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 4  e'  a  carico  del
consigliere e assessore che aderisce.».