Art. 2 
 
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre  1981,  n.
                                 57 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale n. 57/1981 e' cosi' sostituito: 
  «Art. 2 (Disposizioni attuative).  -  1.  L'ufficio  di  presidenza
verifica che la  richiesta  di  indennizzo  assicurativo  rientri  in
quanto previsto  dall'art.  1,  comma  1  e  definisce,  con  propria
deliberazione, le norme di attuazione dell'art. 1 e, in  particolare,
l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e  i  criteri  per
procedere alla verifica di ammissibilita' della richiesta. 
  2.  Gli  uffici  del  Consiglio   regionale,   previa   documentata
informativa all'ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula  della
convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidita', e alle
relative decurtazioni sul trattamento  economico  del  consigliere  e
dell'assessore di cui alla legge regionale 13  ottobre  1972,  n.  10
(Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio  e
della Giunta regionali).».