Art. 2 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 1. L'art. 2 della legge regionale n. 57/1981 e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Disposizioni attuative). - 1. L'ufficio di presidenza verifica che la richiesta di indennizzo assicurativo rientri in quanto previsto dall'art. 1, comma 1 e definisce, con propria deliberazione, le norme di attuazione dell'art. 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilita' della richiesta. 2. Gli uffici del Consiglio regionale, previa documentata informativa all'ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidita', e alle relative decurtazioni sul trattamento economico del consigliere e dell'assessore di cui alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali).».