Art. 4 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 1. L'art. 4 della legge regionale n. 57/1981 e' cosi' sostituito: «Art. 4 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 20.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse gia' iscritte nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.».