Art. 4 
 
Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre  1981,  n.
                                 57 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale n. 57/1981 e' cosi' sostituito: 
  «Art. 4 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dalla
presente legge, stimati in 20.000,00 euro  per  ciascuno  degli  anni
2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse  gia'  iscritte  nella
missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma
01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di  previsione  finanziario
2020/2022.».