Art. 10 Medico necroscopo 1. Le funzioni del medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'ASL tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, in modo che siano assicurate la tempestivita' e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. 2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. 3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, non oltre le trenta ore.