Art. 10 
 
                          Medico necroscopo 
 
  1.  Le  funzioni  del  medico  necroscopo  sono  svolte  da  medici
individuati dall'ASL tra i medici dipendenti o convenzionati  con  il
Servizio  Sanitario  Regionale,  in  modo  che  siano  assicurate  la
tempestivita' e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. 
  2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo e'  svolta  dal
direttore sanitario o da un medico da lui delegato. 
  3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima
di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli  8,
9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n.  285  (Approvazione  del  regolamento  di  polizia  mortuaria)   e
successive modificazioni e integrazioni e,  comunque,  non  oltre  le
trenta ore.