Art. 11 
 
                       Periodo di osservazione 
 
  1. Il periodo di osservazione e' il periodo in cui la  salma  viene
mantenuta  in   condizioni   tali   da   non   ostacolare   eventuali
manifestazioni di vita e durante il quale viene  assicurata  adeguata
sorveglianza. 
  2. Il periodo di osservazione decorre dal  momento  del  decesso  e
scade dopo ventiquattrore. In caso di decapitazione, maciullamento  o
putrefazione non e' prescritto alcun periodo di osservazione,  ovvero
laddove l'ASL competente per territorio ne ravveda l'esigenza. 
  3. L'osservazione del cadavere puo'  essere  svolta,  conformemente
alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo: 
    a) presso la  residenza/domicilio  del  defunto  o  degli  aventi
titolo, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'ASL; 
    b) presso la struttura  obitoriale  della  struttura  ospedaliera
pubblica o privata accreditata; 
    c) presso la casa funeraria. 
  4. Durante il periodo di osservazione il cadavere non  puo'  essere
sottoposto a  trattamenti  conservativi,  a  conservazione  in  cella
frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa. 
  5. La  sorveglianza  del  cadavere  puo'  essere  assicurata  anche
attraverso  apparecchiature  di  rilevazione  e  di  segnalazione   a
distanza.