Art. 11 Periodo di osservazione 1. Il periodo di osservazione e' il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. 2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattrore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non e' prescritto alcun periodo di osservazione, ovvero laddove l'ASL competente per territorio ne ravveda l'esigenza. 3. L'osservazione del cadavere puo' essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo: a) presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi titolo, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'ASL; b) presso la struttura obitoriale della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata; c) presso la casa funeraria. 4. Durante il periodo di osservazione il cadavere non puo' essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa. 5. La sorveglianza del cadavere puo' essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.